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Legge gioco Provincia Trento, al Consiglio riprende confronto con gli operatori

29 giugno 2022 - 10:51

Il 6 luglio l'audizione dell'associazione Sapar in commissione Politiche sociali del consiglio provinciale di Trento dedicata all'entrata in vigore del distanziometro prevista per il 12 agosto.

Scritto da Fm
Legge gioco Provincia Trento, al Consiglio riprende confronto con gli operatori

Dopo mesi di silenzio, almeno apparente, riprende il confronto in provincia di Trento sull'attuazione della legge sul gioco che dal 12 agosto, sempre che non sopraggiungano proroghe o modifiche, vedrà l'entrata in vigore del distanziometro per le sale dedicate poste nelle vicinanze dei "luoghi sensibili", come già accaduto due anni fa per i locali generalisti. Con il rischio che in tutta la provincia chiudano più di trenta sale con una perdita di oltre 150 addetti più l'indotto.

Per il pomeriggio di mercoledì 6 luglio è infatti fissata l'audizione dell'associazione Sapar di fronte ai membri della quarta commissione del consiglio provinciale – con competenze in Politiche sociali, sanità, sport, attività ricreative, edilizia abitativa - in merito al termine dell'articolo 14, comma 1, della legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13 (Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco), per la rimozione degli apparecchi da gioco.

 

Un appuntamento importante, che segue le dichiarazioni rese lo scorso aprile dall'assessore al Commercio della Provincia autonoma di Trento, Roberto Failoni, che ha annunciato l'intenzione di modificare la legge provinciale vigente.
Modifiche che dovrebbero riguardare l'elenco dei luoghi sensibili - “non si può considerare un capitello come luogo di culto per bloccare l'apertura di una sala gioco”, le parole dell'assessore - e le distanze, in primis.
 
Partendo dalla necessità di “dare risposte alla categoria”, tenendo anche conto della possibilità che sopraggiunga, si spera presto, il riordino nazionale della materia.
Come detto e scritto più volte in questi mesi, ed evidenziato ad esempio dalla consigliera provinciale di Fratelli d'Italia, Alessia Ambrosi, il varo di una riforma del Governo centrale è fondamentale per mettere mano anche alle normative locali.
Che senso avrebbe fare ulteriori modifiche nel frattempo, per poi vederle “vanificate” proprio da un intervento nazionale?
Meglio aspettare, e magari optare per una proroga in attesa del testo unico, quindi.
 
 
COSA PREVEDE L'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE PROVINCIALE – Di seguito, ecco il testo dell'articolo oggetto dell'audizione di Sapar, dedicato alle disposizioni transitorie.
“1.    Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, gli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931 posti a una distanza inferiore a quella prevista dall'articolo 5, comma 1, sono rimossi entro sette anni dalla data di entrata in vigore di questa legge se collocati nelle sale da gioco ed entro cinque anni dalla medesima data negli altri casi. In caso di mancata rimozione si applica l'articolo 10, comma 1 (Il comma 1 è stato così modificato dall'art. 33 della l.p. 3 agosto 2018, n. 15, Ndr).
2.    Fino all'adozione da parte del comune dell'atto previsto dall'articolo 5, comma 2, nei comuni che alla data di entrata in vigore di questa legge hanno adottato provvedimenti che limitano o vietano la collocazione di apparecchi da gioco ai sensi dell'articolo 13 bis della legge provinciale n. 9 del 2000, fermo restando il divieto di collocazione previsto dall'articolo 5, comma 1, della presente legge e l'obbligo di rimozione previsto dal comma 1 del presente articolo, si applicano i provvedimenti adottati dai comuni ai sensi dell'articolo 13 bis della legge provinciale n. 9 del 2000, limitatamente agli apparecchi da gioco e ai luoghi individuati dall'articolo 5, comma 1, della presente legge.
3.    I gestori di esercizi con offerta di giochi pubblici devono adeguarsi agli obblighi previsti dall'articolo 6 entro due mesi dalla messa a disposizione del materiale informativo. In mancanza si applica l'articolo 10, comma 3.
4.    Per le sale da gioco che hanno beneficiato dei contributi previsti dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999), la Provincia dispone, su richiesta dell'interessato, ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, il venir meno totale o parziale degli obblighi connessi alla concessione del contributo, nel caso di chiusura della sala da gioco a causa della rimozione degli apparecchi da gioco ai sensi del comma 1 del presente articolo.
 

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