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Dl concorrenza, avanti emendamenti su inibizione siti web

29 giugno 2022 - 11:08

Procede l'iter del Decreto legge concorrenza, ammessi i due emendamenti con riferimenti al gioco.

Scritto da Dd
Dl concorrenza, avanti emendamenti su inibizione siti web

Il disegno di legge "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021" procede il suo iter con la valutazione degli emendamenti presentati alla commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati. Due, e in parte simili, quelli che riportano riferimenti al gioco, ammessi (non ancora approvati) dopo il passaggio in commissione.

"Alla scadenza del termine", si apprende dallo speech del presidente, "sono state presentate circa 411 proposte emendative. Avverto, altresì", comunica il presidente, "che il disegno di legge è collegato alla manovra di finanza pubblica", ricordando che "ciò comporta l’applicazione dello specifico regime procedurale previsto per tale tipologia di provvedimenti dall’articolo 123-bis del Regolamento, in particolare per quanto riguarda il regime di ammissibilità per materia delle proposte emendative".

Il testo procede dunque con l'emendamento 30. 01., firmato da Pier Luigi Bersani e Stefano Fassina (Pd), sul "contrasto di pratiche commerciali illecite nel settore del commercio elettronico di prodotti sanitari non conformi e misure per l'inibizione di siti web".

Analogamente ammesso anche l'emendamento 31. 07., proposto da Luca Carabetta (M5s), che punta a potenziare i "controlli online tramite la prevenzione e il contrasto delle pratiche commerciali illecite in materia di commercio elettronico".

Questi, nell'ordine, i testi dei due emendamenti:

Il 30.01 propone, dopo l'articolo 30, di inserire il seguente "Art. 30-bis. (Misure per tutela della concorrenza, per il contrasto di pratiche commerciali illecite nel settore del commercio elettronico di prodotti sanitari non conformi e misure per l'inibizione di siti web). 1. Al fine di prevenire l'ingresso sul territorio della Repubblica italiana di materiale non conforme agli standard di sicurezza sanitaria che possono arrecare danni alla salute delle persone o rappresentare violazione alle norme delle leggi doganali, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad acquistare, su canale telematico, prodotti in commercio da sottoporre a verifica tecnica presso i propri laboratori. Per le operazioni di cui al primo periodo l'Agenzia è autorizzata a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo di importo non superiore a 100.000 euro annui, destinato alle operazioni di acquisto. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è costituito il fondo. Nel provvedimento, sono previste le disposizioni attuative e contabili per l'utilizzo del fondo, stabilendo che il materiale acquistato ed eventualmente idoneo all'immissione in commercio è assegnato all'Agenzia ed utilizzato per finalità di esclusivo interesse pubblico. 2. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili i dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che, per le finalità di cui al comma 1, acquistano prodotti sui canali telematici da sottoporre a verifica dichiarando al venditore o al trasportatore generalità o altre informazioni non veritiere. Non sono altresì punibili i dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che forniscano all'intermediario finanziario presso cui vengono istituti i conti dedicati agli acquisti telematici di materiale da sottoporre a verifica tecnica e nell'adempimento delle finalità previste al comma 1, generalità o altre informazioni non veritiere. 3. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni di acquisto, individuato nel provvedimento di cui al comma 1, deve dare preventiva comunicazione all'autorità giudiziaria competente. 4. Laddove per l'effettuazione delle operazioni di cui al presente articolo sia necessario indicare gli estremi di un documento relativo ad una identità non veritiera o a fornirne copia, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad ogni conseguente richiesta alle amministrazioni competenti che sono tenute ad ottemperare. 5. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o dei funzionari dell'Agenzia che effettuano le operazioni di cui al presente articolo è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. 6. All'art. 102 del D.L. 14 agosto 2020 n. 104, convertito con la Legge 13 ottobre 2020 n. 126 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, le parole: "nei settori dei giochi e dei tabacchi", sono sostituite dalle seguenti: "di prevenzione e contrasto alle attività illecite inerenti alle materie di competenza" e le parole: "vigenti nei citati settori", sono sostituite dalle seguenti: "anche di natura fiscale o a tutela della sicurezza e della salute dei cittadini, ovvero ponga in essere schemi finalizzati alla realizzazione di attività illecite"; b) al comma 2, terzo periodo, dopo la parola: "pecuniaria", sono inserite le seguenti: "graduata secondo i criteri individuati con le determinazioni di cui sopra"; c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Nei casi in cui nello stesso sito, oltre ai prodotti o contenuti di cui al comma 1, siano presenti altri prodotti o contenuti diversi, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dà formale comunicazione della violazione riscontrata ai soggetti interessati, mediante pubblicazione sul sito istituzionale con valore di notifica ai fini della sanzione amministrativa, assegnando un termine di 15 giorni per la rimozione dei prodotti o contenuti non consentiti. Decorso inutilmente il termine assegnato è adottato il provvedimento finalizzato alla inibizione dell'intero sito senza riconoscimento di alcun indennizzo".

Mentre il 31.07 propone, dopo l'articolo 31, di inserire l' "Art. 31-bis. (Tutela della concorrenza e potenziamento dei controlli online tramite la prevenzione e il contrasto delle pratiche commerciali illecite in materia di commercio elettronico). 1. Al fine di prevenire l'ingresso sul territorio della Repubblica italiana di materiale non conforme agli standard di sicurezza sanitaria che possono arrecare danni alla salute delle persone o rappresentare violazione alle norme delle leggi doganali, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad acquistare, su canale telematico, prodotti in commercio da sottoporre a verifica tecnica presso i propri laboratori. Per le operazioni di cui al primo periodo l'Agenzia è autorizzata a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo di importo non superiore a 100.000 euro annui, destinato alle operazioni di acquisto. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è costituito il fondo. Nel provvedimento, sono previste le disposizioni attuative e contabili per l'utilizzo del fondo, stabilendo che il materiale acquistato ed eventualmente idoneo all'immissione in commercio è assegnato all'Agenzia ed utilizzato per finalità di esclusivo interesse pubblico. 2. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili i dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che, per le finalità di cui al comma 1, acquistano prodotti sui canali telematici da sottoporre a verifica dichiarando al venditore o al trasportatore generalità o altre informazioni non veritiere. Non sono altresì punibili i dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che forniscano all'intermediario finanziario presso cui vengono istituti i conti dedicati agli acquisti telematici di materiale da sottoporre a verifica tecnica e nell'adempimento delle finalità previste al comma 1, generalità o altre informazioni non veritiere. 3. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni di acquisto, individuato nel provvedimento di cui al comma 1, deve dare preventiva comunicazione all'autorità giudiziaria competente. 4. Laddove per l'effettuazione delle operazioni di cui al presente articolo sia necessario indicare gli estremi di un documento relativo ad una identità non veritiera o a fornirne copia, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad ogni conseguente richiesta alle amministrazioni competenti che sono tenute ad ottemperare. 5. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o dei funzionari dell'Agenzia che effettuano le operazioni di cui al presente articolo è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. 6. All'articolo 102 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con la Legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, le parole: "nei settori dei giochi e dei tabacchi" sono sostituite dalle seguenti: "di prevenzione e contrasto alle attività illecite inerenti alle materie di competenza" e le parole: "vigenti nei citati settori" sono sostituite dalle seguenti: "anche di natura fiscale o a tutela della sicurezza e della salute dei cittadini, ovvero ponga in essere schemi finalizzati alla realizzazione di attività illecite"; b) al comma 2, terzo periodo, dopo la parola: "pecuniaria" sono inserite le seguenti: "graduata secondo i criteri individuati con le determinazioni di cui sopra"; c) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Nei casi in cui nello stesso sito, oltre ai prodotti o contenuti di cui al comma 1, siano presenti altri prodotti o contenuti diversi, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dà formale comunicazione della violazione riscontrata ai soggetti interessati, mediante pubblicazione sul sito istituzionale con valore di notifica ai fini della sanzione amministrativa, assegnando un termine di 15 giorni per la rimozione dei prodotti o contenuti non consentiti. Decorso inutilmente il termine assegnato è adottato il provvedimento finalizzato alla inibizione dell'intero sito senza riconoscimento di alcun indennizzo".

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