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Approvato il Ddl Pnrr, e anche la proroga scommesse è legge

29 giugno 2022 - 15:00

Con 316 voti favorevoli la Camera approva il Dl per l'attuazione del Pnrr, con misure su scommesse, comma sette e lotteria degli scontrini.

Scritto da Dd
Approvato il Ddl Pnrr, e anche la proroga scommesse è legge

Il Decreto per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e di resilienza è legge. Dopo il via libera al Senato e alla Camera con la questione di fiducia posta dal Governo, il testo è stato approvato definitivamente alla Camera con 316 voti favorevoli e 24 contrari (171 la maggioranza necessaria).

Diventa così legge il testo, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Una misura che, come noto, prevede importanti misure in materia di gioco: la proroga al 30 giugno 2024 delle attuali concessioni di scommesse (in scadenza a fine mese),  la lista di apparecchi senza vincite in denaro che saranno esclusi dalle omologhe e che verrà redatta il 15 novembre di ogni anno. Si parla anche di semplificazione della Lotteria degli scontrini. Di seguito il testo, per esteso, delle misure relative al gioco, tutte contenute nell'articolo 18-ter., relativo a Disposizioni in materia di gioco pubblico:

In relazione alla proroga delle concessioni scommesse: 1. Nelle more dell’approvazione e dell’attuazione del disegno di legge di riordino del settore giochi, previsto dal Documento di economia e finanza per l’anno 2021 quale collegato alla manovra di bilancio 2022-2024, nel rispetto delle esigenze di continuità delle entrate erariali, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi simulati, è prorogato a titolo oneroso fino al 30 giugno 2024. Gli oneri concessori dovuti a decorrere dal 30 giugno 2022, da versare in due rate annuali scadenti il 30 aprile ed il 31 ottobre, sono confermati nella misura definita dall’articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Con provvedimento del direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definiti gli obblighi, per i concessionari, di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla nuova definizione dei termini temporali.

Per quanto riguarda i comma 7: 2. All’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il comma 7 è inserito il seguente: “7.1. Con provvedimento del direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 15 novembre di ogni anno, sono individuati gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui alla lettera c-bis) del comma 7 che non distribuiscono tagliandi e di cui alla lettera c-ter) dello stesso comma, basati sulla sola abilità, fisica, mentale o strategica, o che riproducono esclusivamente audio e video o siano privi di interazione con il giocatore, ai quali non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per tali apparecchi resta fermo, comunque, l’obbligo di versamento dell’imposta sugli intrattenimenti di cui all’articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. A tal fine, con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 7-ter, sono previsti specifici obblighi dichiarativi”.

3. Il Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è integrato per l’importo di euro 31.761.000 per l’anno 2022, di euro 63.522.000 per l’anno 2023 e di euro 31.761.000 per l’anno 2024.

4. All’onere derivante dal comma 3, pari a euro 31.761.000 per l’anno 2022, a euro 63.522.000 per l’anno 2023 e a euro 31.761.000 per l’anno 2024, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 1"

e relativamente alla lotteria degli scontrini: 4-bis. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 540 è sostituito dal seguente: “540. A decorrere dal 1° gennaio 2021 le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano, esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico, acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i cor- rispettivi, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all’estrazione è necessario che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato procedano all’acquisto con metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari, che traggano fondi detenuti su propri rapporti di credito o debito bancari o su rapporti intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio ovvero che operino in forza di una rappresentanza rilasciata antecedentemente alla partecipazione, e che associno all’acquisto medesimo il proprio codice lotteria, individuato dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, adottato ai sensi del comma 544, e che l’esercente trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. A decorrere dal 1° marzo 2021, nel caso in cui l’esercente al momento dell’acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, la persona fisica può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tali segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione. I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale”; 

b) al comma 544, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, sono disciplinate le modalità tecniche di tutte le lotterie degli scontrini, sia istantanee sia differite, relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’avvio e per l’attuazione delle lotterie”.

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