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Corte dei conti su legge siciliana contro Gap: 'Oneri non quantificati'

05 agosto 2022 - 14:46

L'organo statale che si occupa del controllo contabile rileva la mancanza di indicazioni relative alle coperture finanziarie di interventi previsti dalla Legge siciliana sul contrasto al gioco d'azzardo patologico.

Scritto da Dd
Corte dei conti su legge siciliana contro Gap: 'Oneri non quantificati'

La Corte dei conti esprime le sue perplessità sulla copertura finanziaria delle norme previste dalla legge regionale della Sicilia in materia di contrasto al gioco d’azzardo patologico.

L'organo statale di controllo contabile lo rileva, dettagliandone le ragioni, all'interno della "Relazione sulle tipologie delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri  relative alle leggi della Regione siciliana approvate nell'anno 2020".

"La relazione", spiega la Corte dei conti nella premessa, "espone gli esiti dell’attività svolta dalla Sezione di controllo per la Regione siciliana sulle leggi approvate dall’Assemblea Regionale siciliana nel corso dell’esercizio 2020. [...] Si tratta di un controllo", continua la relazione, "che, da un lato, assolve alla finalità di fornire all’assemblea legislativa un rilevante apporto conoscitivo su un tema connotato da un “elevato tasso di tecnicismo finanziario-contabile”1 e, dall’altro, contribuisce a conferire maggiore effettività al principio della copertura finanziaria sancito dal terzo comma dell’art. 81 della Costituzione in quanto, facendo emergere le dinamiche effettive del processo di produzione legislativa e segnalando eventuali situazioni critiche in grado di pregiudicare gli equilibri di bilancio, consente agli organi competenti l’adozione degli opportuni correttivi e il progressivo affinamento della legislazione onerosa".

E in particolare, nel merito della Legge regionale n 24 del 21 ottobre 2020, sulle "Norme per la prevenzione e il trattamento del disturbo da gioco d'azzardo", la Corte dei conti rileva che "la legge introduce misure finalizzate alla prevenzione e al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d’azzardo, nonché al trattamento e al sostegno delle persone che ne sono affette e dei loro familiari. Dal punto di vista finanziario rilevano, in particolare, gli articoli 3, 5, 7 e 10. Con la prima di tali disposizioni viene istituito, presso il dipartimento per le attività sanitarie l'osservatorio epidemiologico (Dasoe) – dell’Assessorato regionale della salute, un nuovo Organismo (Osservatorio Regionale sul disturbo da gioco d’azzardo), composto da esperti della materia di varia estrazione e competente allo svolgimento di compiti propositivi e di monitoraggio del fenomeno".

Viene precisato, da un lato, che 'La partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio è a titolo gratuito' (comma 4) e, dall’altro, che 'dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Agli adempimenti previsti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente' (comma 6)".

"Si osserva che non risultano", sottolinea la Corte dei conti, "nell’ambito della documentazione trasmessa, approfondimenti o allegazioni specifiche in ordine alla sostenibilità della stessa. L’art. 5 attribuisce alla Regione una molteplicità di competenze che si estendono dall’attività programmatica alla promozione di progetti formativi e informativi fino all’istituzione di un numero verde regionale dedicato per le segnalazioni e le richieste di aiuto".

"L’art. 7 regola le competenze delle Asp prevedendo che queste ultime attuino interventi di prevenzione del rischio della dipendenza da disturbo da gioco d’azzardo nonché iniziative di sensibilizzazione, informazione ed educazione, fornendo un servizio di ascolto, assistenza e consulenza sul tema del disturbo da gioco d’azzardo e assicurando, in collaborazione con le strutture/comunità che, sul territorio regionale, si occupano dei servizi relativi alle dipendenze patologiche, l’attività di accoglienza, valutazione diagnostica, cura e reinserimento sociale delle persone affette dal disturbo in parola".

"Con riferimento ai risvolti finanziari delle ultime due disposizioni l’art. 10 (“Norma finanziaria”) statuisce che 'Gli interventi di cui agli articoli 5 e 7, di competenza della Regione e delle aziende sanitarie provinciali, sono inclusi nel "Piano biennale regionale gioco d'azzardo patologico" finanziato annualmente con le risorse derivanti dal riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del "Fondo per il gioco d'azzardo patologico" di cui al comma 946 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, istituito al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico, come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità' ".

E quindi, spiega l'organo di controllo, "gli oneri connessi agli interventi citati non risultano quantificati, essendo il loro dimensionamento da definire periodicamente anche in relazione all’entità (e alla sufficiente capienza) delle risorse disponibili".

"La citata nota prot. n. 80263 del 17 dicembre 2019 del Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, rileva, sul punto, che l’attività di prevenzione del Gioco d’Azzardo patologico è svolta 'attraverso un “Piano Biennale delle attività GAP” annualmente esclusivamente in fase di redazione del richiamato Piano 'Gap', valutando di volta in volta i dati epidemiologici e i risultati raggiunti dalle singole aziende. Inoltre, annualmente, alle regioni è stata assegnata una somma variabile a valere sulla quota vincolata al Gap del Fondo Sanitario indistinto".

"Si ritiene, tuttavia", chiosa la Corte dei conti in relazione al legge regionale siciliana sul Gap, "che avrebbe dovuto essere quantificata almeno la spesa connessa alla istituzione e al funzionamento del nuovo numero verde regionale dedicato per le segnalazioni e le richieste di aiuto (art. 5, comma 1, lett. c), data la natura presumibilmente stabile (e non suscettibile di modulazione annuale) del servizio. Si rammenta, sul punto, che il presupposto della copertura finanziaria è individuato nella previa quantificazione della spesa o dell’onere, per l’evidente motivo che non può essere assoggettata a copertura un’entità indefinita (Corte costituzionale, sentenza n. 181/2013)".

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