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Lombardia, modifiche legge regionale Gap: "Possibile calo entrate per lo Stato, in aumento per i Comuni"

21 gennaio 2015 - 11:26

Dopo aver monitorato gli effetti del provvedimento sul territorio, le Direzioni generali Urbanistica, Commercio, Famiglia, Programmazione Integrata e finanza, hanno elaborato di comune accordo una serie di modifiche normative approvate all'unanimità dalla Giunta regionale, non solo alla legge regionale sul gioco patologico n. 8/2013,  di cui, solo poche settimane fa, sono stati emanati i regolamenti attuativi su accesso ai luoghi di gioco, corsi di formazione per gli esercenti e marchio 'no slot', ma anche ad altre due leggi regionali: la Legge per il governo delterritorio (n. 12/2005) e il Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere (n. 6/2010). La modifica, come anticipato da Gioco News, sarà discussa dal Consiglio regionale nelle prossime sedute.

Scritto da Redazione GiocoNews
Lombardia, modifiche legge regionale Gap: "Possibile calo entrate per lo Stato, in aumento per i Comuni"


Nessun articolo del progetto di legge - si legge nella delibera di Giunta - "comporta direttamente, per la Regione, nuove o  maggiori spese. Neppure può ritenersi che le modifiche proposte comportino direttamente, per la Regione, minori entrate. Infatti, se da un lato sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’aumento dell’aliquota Irap prevista dall’art. 4, comma 7, della l.r. 8/2013 gli apparecchi da gioco di cui all’art.110, comma 7, del Rd 773/1931 (i videogiochi, ndr), per un minore introito stimabile, indicativamente, in 40.000 euro, pari cioè all’1% della somma di 4.000.000 di euro indicati all’art. 13, comma 4 della l.r. 8/2013, dall’altro, tali apparecchi sono pure esclusi dalla riduzione dell’aliquota Irap prevista dall’art. 4,  comma 5, della l.r. 8/2013, per una maggiore entrata stimabile anch’essa, indicativamente, in 40.000 euro, pari sempre all’1%  della somma di 4.000.000 di euro indicati all’art. 13, comma 4 della LR n. 8/2013; appare quindi configurabile l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica".


EQUIPARATI VECCHI E NUOVI APPARECCHI - Va però sottolineato che tra le modifiche introdotte dall’art. 1 del pdl v’è anche la parificazione del rinnovo contrattuale per l’utilizzo degli apparecchi da gioco alla nuova installazione. Questo potrebbe comportare, alla scadenza dei contratti attualmente in essere (le prime scadenze sono previste per il 2017), una riduzione delle entrate Irap laddove non fosse possibile ricollocare al di fuori della fascia di rispetto dei 500 metri  dai luoghi sensibili tutti quegli apparecchi da gioco che, essendo stati legittimamente installati a una distanza inferiore prima dell’entrata in vigore della normativa regionale, hanno potuto essere mantenuti, ma che dovrebbero essere rimossi, appunto, al momento del rinnovo dei contratti in corso. "Al momento - si legge ancora nella relazione della proposta di legge - "non sono disponibili dati sufficienti per effettuare stime attendibili, per cui è stata introdotta anche una modifica all’art. 13, comma 5, della l.r. 8/2013 prevedendo la necessità di un aggiornamento annuale del bilancio per gli esercizi successivi al 2015, al fine di valutare gli eventuali riflessi sulle entrate regionali, considerato che i reali effetti sugli introiti derivanti dai provvedimenti di agevolazione/sgravio fiscale si configurano in maniera definitiva non prima della fine dell’anno successivo a quello in cui vengono introdotti".


ENTRATE IN AUMENTO PER I COMUNI - Quanto alla definizione degli effetti finanziari, diretti e indiretti, su altre pubbliche amministrazioni, il "pdl potrebbe comportare, potenzialmente, un aumento delle entrate per le amministrazioni comunali. Infatti, l’art. 1 introduce specifiche sanzioni per le violazioni del regolamento regionale sull’accesso alle sale giochi e alle aree dedicate all’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito accessibili direttamente dall’utenza in numero superiore a tre, mentre l’art. 3 del pdl introduce sanzioni per la violazione dell’obbligo (anch’esso di nuova introduzione) di esposizione della data di collegamento degli apparecchi da gioco alla rete dell’Aams. Tutte le sanzioni sopra  illustrate, si ricorda, sono accertate e irrogate dai Comuni.Tuttavia è ipotizzabile che l’attività finalizzata alla diffusione, tra gli esercenti, della conoscenza degli obblighi imposti dalla legge sinora svolta (incontri presso le Ster, attivazione di apposito sito internet, servizio di consulenza, ecc.) e quella in previsione (appositi corsi di formazione) possa portare ad una significativa, se non totale, riduzione delle violazioni della normativa regionale, per cui non è da escludersi che l’importo delle sanzioni incassate dai Comuni si possa anche ridurre, in termini assoluti. Non è possibile effettuare stime attendibili relativamente al fenomeno".


E MINORI PER LO STATO - Sempre relativamente alla definizione degli effetti finanziari, diretti ed indiretti, "su altrepubbliche amministrazioni, il pdl potrebbe comportare, potenzialmente, una riduzione delle entrate per lo Stato. Infatti, l’art. 1 prevede anche, in caso di violazione delle distanze minime dai luoghi sensibili, la chiusura degli apparecchi da gioco mediante apposizione di sigilli. Valgono tuttavia, anche per questa fattispecie, le considerazioni precedentemente svolte circa la presumibile, notevole riduzione delle violazioni della normativa regionale per effetto dell’attività formativa svolta - e da svolgersi - sui gestori. Altro aspetto da tenere in considerazione è quello, già esaminato, legato alla parificazione del rinnovo contrattuale per l’utilizzo degli apparecchi da gioco alla nuova installazione, e gli effetti, attualmente non stimabili, che ciò potrebbe comportare laddove, alla scadenza dei contratti, non fosse possibile ricollocate tutti gli apparecchi da gioco che erano stati installati a una distanza inferiore dai luoghi sensibili prima dell’entrata in vigore della normativa regionale".


IL TESTO DELLE MODIFICHE -

Articolo 1 (Modifiche alla l.r. 8/2013)
Con le modifiche proposte vengono innanzitutto esclusi dall’ambito di applicazione degli artt. 4, 5 e 10 della l.r. 8/2013, relativi, rispettivamente, all’importo dell’Irap, alle distanze minime dai luoghi sensibili e alle sanzioni, gli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 7, RD n. 773/1931 (i videogiochi, ndr). Tali apparecchi, infatti, avendo un costo per partita non superiore a un euro e basando la durata della partita medesima sulla sola abilità fisica, mentale o strategica del giocatore, non appaiono idonei a incrementare il fenomeno della ludopatia. Ai fini dell’applicazione della normativa sulle distanze minime dai luoghi sensibili di cui all’art. 5, viene definito il concetto di “nuova installazione”, facendo riferimento alla data di collegamento degli apparecchi da gioco alle reti telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per facilitare i Comuni nell’attività di controllo, viene anche previsto l’obbligo di indicare su ogni apparecchio la data di collegamento dello stesso alle reti telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Viene poi equiparato alla nuova installazione anche il rinnovo contrattuale per l’utilizzo degli apparecchi da gioco già installati lecitamente. All’art. 6 vengono meglio dettagliate le articolazioni delle Asl competenti in materia. All’art. 9 viene modificata la rubrica dell’articolo per renderla più coerente col testo della norma. Viene poi riscritta la sanzione prevista dall’art. 10, comma 1, per l’ipotesi di nuova installazione di apparecchi da gioco in violazione delle distanze minime dai luoghi sensibili, disponendo una sanzione pecuniaria fissa di 15.000 euro e il sigillo dell’apparecchio, onde rendere inutilizzabile lo stesso. Sempre all’art. 10 si introducono specifiche sanzioni per le violazioni sia del regolamento sull’accesso (art. 4, comma 10), sia dell’obbligo di indicare correttamente sugli apparecchi la data di collegamento alle reti telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. All’art. 13 si prevede la necessità di un aggiornamento annuale dei dati relativi alle minori/maggiori entrate derivanti dalle riduzioni/aumenti dell’aliquota Irap per la disinstallazione o il mantenimento degli apparecchi da gioco, finalizzato all’apporto delle modifiche eventualmente necessarie per l’equilibrio del bilancio.

Articolo 2 (Modifiche agli articoli 33, 41 e 52 della l.r. 12/2005)
Con le modifiche proposte viene innanzitutto introdotto l’obbligo di richiedere il permesso di costruire per realizzare nuove sale giochi, sale scommesse e sale bingo, ovvero per ampliare quelle esistenti, e si prevede che il comune possa rilasciare il permesso di costruire solo se risultano rispettate le distanze minime dai luoghi sensibili. Viene inoltre assoggettato a permesso di costruire il mutamento della destinazione d’uso di immobili esistenti, anche se non comportante la realizzazione di opere edilizie, laddove diretto alla realizzazione o all’ampliamento di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, e si prevede che il Comune possa rilasciare il permesso di costruire solo se risultano rispettate le distanze minime dai luoghi sensibili.

Articolo 3 (Modifiche all’art. 74 della l.r. 6/2010)
La modifica esclude gli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito dalle procedure di Scia/Dia unica per i pubblici esercizi prevista dall’art. 69 della legge 6/2010, alla luce del fatto che, secondo un orientamento giurisprudenziale, le ragioni di tutela della salute pubblica ben potrebbero portare ad escludere la materia del gioco d’azzardo lecito dalle norme di semplificazione. Pertanto viene modificato l’articolo 74 della l.r. 6/2010 prevedendo che l’installazione di apparecchi da gioco sia subordinata alla previa autorizzazione ex artt. 86 o 88 del RD 773/1931 (Tulps).

 

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