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Camera, Pdl su donne e lavoro: 'Aumento dei proventi da slot e Vlt'

28 gennaio 2020 - 09:05

Proposte di legge sul sostegno alle donne nel mercato del lavoro dall'aumento dei proventi da gioco ma arriva l'obiezione da parte dei tecnici della Camera.

Scritto da Redazione
Camera, Pdl su donne e lavoro: 'Aumento dei proventi da slot e Vlt'

Le proposte di legge sulle misure a sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro e per la conciliazione delle esigenze di vita e di lavoro, da parte delle deputate Maria Stella Gelmini, Tiziana Ciprini, Chiara Gribaudo, Silvia Benedetti, Laura Boldirini, Gloria Vizzini coinvolgono anche il settore del gioco.

Le proposte di legge prevedono l'aumento dei proventi dai giochi (apparecchi da intrattenimento Awp e Vlt) in modo da assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni a decorrere dal 2019. Ma dai tecnici della Camera arrivano le prime obiezioni
 
I servizi studi della Camera hanno redatto la scheda di lettura sulle proposte di legge in esame che recano disposizioni volte a sostenere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e a favorire la parità retributiva tra i sessi, attraverso la previsione, tra l’altro, di incentivi alle assunzioni, di agevolazioni fiscali, di strumenti per favorire la conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro, nonché di nuove modalità per la redazione da parte delle aziende del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile (concernente, tra l’altro, le differenze salariali tra i sessi e la composizione delle rispettive retribuzioni).
 
L'articolo 24 di queste proposte reca “la copertura degli oneri – come si legge nel testo - derivanti dalle disposizioni della proposta di legge in esame.
 
Il comma 1 reca la quantificazione degli oneri finanziari della proposta di legge, pari a 4,9 miliardi di euro per l'anno 2019, 8,6 miliardi per il 2020 e 9,4 miliardi a decorrere dall'anno 2021. Alla relativa copertura la norma dispone che si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020, nonché mediante i maggiori introiti derivanti da una serie di disposizioni indicate. Con riferimento alla formulazione si segnala che è necessario riferire gli oneri e le coperture agli esercizi finanziari 2020 e successivi.
 
Nello specifico: a) aumento dell'aliquota dell'Ires dal 24 al 27,5 percento (art. 77 del D.Lgs. n. 917 del 1986); b) abrogazione dei commi 999-1006 della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) che hanno assoggettato i redditi di capitale e i redditi diversi conseguiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa, in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie qualificate, a ritenuta a titolo d'imposta con aliquota al 26 per cento; c) aumento della base imponibile dell'Irap per le banche, le società finanziarie e le imprese di assicurazione, mediante la riduzione della quota degli interessi passivi che concorrono alla formazione del valore della produzione (articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 446 del 1997); d) aumento dei canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio di idrocarburi nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana (art. 18 del D. Lgs. N. 625 del 1996); e) aumento dei proventi dai giochi (apparecchi da intrattenimento Awp e Vlt) in modo da assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni a decorrere dal 2019”.
 
Riguardo alla norma in esame, i tecnici segnalano che essa “non appare rispondente alle prescrizioni della legge di contabilità e di finanza pubblica, la quale richiede, per ciascun anno e per ogni intervento, l'esatta quantificazione degli oneri e l'individuazione di risorse certe poste a copertura.
 
In relazione all'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione - si legge ancora - sarebbe opportuno un chiarimento in merito all'utilizzo di risorse in conto capitale per la copertura degli oneri del provvedimento. Si ricorda, in merito, che la legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009) prevede, all'articolo 17, che ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri deve indicare espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri. Nel caso si verifichino nuove o maggiori spese rispetto alle previsioni, alla compensazione dei relativi effetti finanziari si provvede ai sensi dei commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, che recano una specifica procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa”.
 
“Si segnala – continua la nota di lettura - che talune delle proposte in esame (C. 1675, C. 522, C. 1320) prevedono misure la cui decorrenza è riferita ad annualità pregresse che andrebbero, dunque, aggiornate con riferimento all’annualità in corso e alle successive, anche in relazione ai relativi oneri.
 
Inoltre, talune delle suddette disposizioni sono state parzialmente assorbite da norme entrate in vigore successivamente alla presentazione delle proposte di legge”.

 

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