skin

Tar Emilia: 'Norme edilizie non sono retroattive per Ctd sanati'

27 giugno 2016 - 11:36

Il Tar dell'Emilia Romagna sottolinea che le norme edilizie varate dal Comune non hanno effetto retroattivo sui Ctd sanati.

Scritto da Fm
Tar Emilia: 'Norme edilizie non sono retroattive per Ctd sanati'

 


"E’ evidente che la norma del 2015 è stata approvata con l’intento di rendere più difficile l’apertura di attività legate alla raccolta delle scommesse o comunque di quelle attività che hanno dato vita a quel fenomeno noto come ludopatia, ma non è ragionevole ritenere che anche chi svolgeva in passato quest’attività in modo illegittimo, con previsione di una sanatoria per le ragioni illustrate in precedenza, debba vedersi applicata una norma con una sorta di retroattività giustificata dai tempi tecnici per completare una regolarizzazione".

 

Questa la motivazione con cui il Tar dell'Emilia Romagna ha accolto i ricorsi presentati dai titolari di alcuni centri trasmissione dati affiliati ad un operatore estero aderente alla regolarizzazione per emersione fiscale disposta dalla legge di Stabilità contro Questura di Bologna, Comune di Bologna e Regione Emilia Romagna per il diniego dell'istanza ex art. 88 Tulps presentata per ottenere il rilascio della licenza per l'esercizio di raccolta scommesse ippiche e sportive, per la nota del Comune di Bologna prot. 316271/15, ove non risulta essere presente alcuna richiesta di permesso di costruire per la messa in esercizio della predetta sala scommesse così come previsto dalla L. R. 5/2013; nonché di una nota esplicativa della Regione Emilia Romagna.

 

"La Questura - ricordano i giudici - ha fondato il rigetto dell’autorizzazione su un’unica ragione: la mancanza presso il Comune di Bologna del Permesso di costruire per la messa in esercizio della sala, richiesto dall'art 6 L.R. Emilia Romagna n. 5/2013 come emendata dall'art. 4 della L.R. 2 del 30 aprile 2015. Il ricorrente non ha posto in essere né una nuova costruzione, né un intervento edilizio di recupero, né tantomeno un mutamento di destinazione d'uso. Egli infatti ha continuato ad operare nei locali che già prima dell'entrata in vigore della legge ospitavano l'agenzia di raccolta scommesse, attività che egli svolgeva in forza delle pronunce della Corte di Giustizia UE.
Tale circostanza non solo è stata verificata da ADM, che ha rilasciato il titolo autorizzatorio relativo all'agenzia del ricorrente, ma era nota anche alla Questura di Bologna, poiché i ricorrenti spesso avevano depositato una prima richiesta di licenza ex art 88 TULPS.
Non dovendo eseguire alcuna opera, né modificare la destinazione d'uso, e non essendovi alcun procedimento urbanistico od edilizio pendente in relazione ai locali in esame, i ricorrenti non erano affatto tenuti a depositare alcuna richiesta di Permesso a Costruire, quindi la censura del Questore risulta infondata anche sotto questo profilo".
 
 

Altri articoli su

Articoli correlati