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Tribunale di Milano conferma sequestro Goldbet: "Concessione statale essenziale per raccolta scommesse”

29 luglio 2014 - 08:08

Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 18 giugno scorso, ha rigettato il ricorso per l'annullamento del decreto di sequestro preventivo dei locali e delle attrezzature di un centro raccogliente scommesse in collegamento con la società Goldbet Sportwetten Gmbh in virtù dei principi contenuti nella sentenza della Corte di Giustizia del 12 settembre 2013 sul caso Biasci.

Scritto da Redazione GiocoNews
Tribunale di Milano conferma sequestro Goldbet: "Concessione statale essenziale per raccolta scommesse”

 

Il Collegio ha richiamato i principi contenuti nella sentenza pronunciata dal Giudice dell'Unione il 12/09/13, per cui gli articoli 43 e 49 del Trattato CE non ostano ad una normativa nazionale che imponga alle società interessate ad esercitare attività collegate ai giochi d'azzardo, l'obbligo di ottenere un'autorizzazione di polizia in aggiunta ad una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare simili attività e che limiti il rilascio di una simile autorizzazione segnatamente ai richiedenti che già sono in possesso di una simile concessione.

 

TRATTATO CE - Gli articoli 43 e 49 del Trattato CE devono essere interpretati nel senso che la circostanza che un operatore disponga nello Stato membro in cui è stabilito di un'autorizzazione che gli consente di offrire giochi non osta a che un altro Stato membro, nel rispetto degli obblighi stabiliti dal diritto dell'Unione, subordini al possesso di un'autorizzazione rilasciata dalle proprie autorità la possibilità, per tale operatore, di offrire siffatti servizi a consumatori che si trovino nel suo territorio. Rileva il Tribunale come tali principi discendano dalla necessità, per ciascuno Stato, di sottoporre a controllo, per ragioni di ordine pubblico e sicurezza, l'attività in oggetto, pur con l'obbligo di garantire parità di trattamento tra le società partecipanti ai bandi per l'attribuzione delle concessioni a livello nazionale.

SAMBALDI: "INTERPRETAZIONE RIGOROSA DEL DIRITTO UE" - Osserva l'avvocato Chiara Sambaldi come il Collegio, nella veste propria di giudice nazionale chiamato ad applicare le fonti del diritto europeo, "ha adottato un'interpretazione rigorosa degli stessi con particolare attenzione alla ratio giustificativa della normativa italiana in materia (prevenzione della degenerazione criminale), richiamando i principi affermati dalla Corte di Giustizia Ue, con la sentenza sul caso Biasci.

RISCHI PER L'ORDINE PUBBLICO -  Infatti, si legge nell'ordinanza “disapplicare la norma penale di cui all'art. 4 L. 401/89 comporterebbe la totale libertà per chiunque di raccogliere scommesse anche in condizioni che comporterebbero seri rischi per l'ordine pubblico. Basti pensare alla possibilità che tale attività venga gestita da soggetti appartenenti alla criminalità organizzata o che i relativi centri siano indiscriminatamente aperti a soggetti in situazione di fragilità o pregiudicati”.

 

PROCEDIMENTO SENZA ESITO - Il Tribunale prende atto del nuovo rinvio pregiudiziale disposto dal Consiglio di Stato e dalla Corte di Cassazione relativamente alla normativa di cui alla gara cd 'Monti' G.U. U.E. del 31/7/12, evidenziando come “in questa fase sarebbe pertanto un fuor d'opera avventurarsi in interpretazioni del diritto europeo affermando eventualmente l'illegittimità della gara e facendone discendere la disapplicazione della norma penale liberalizzando in tal modo completamente un settore con evidenti implicazioni di ordine pubblico”.
“Allo stato”, infatti, il procedimento in Corte di Giustizia, è “senza esito”. 

 

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