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Betuniq: il Riesame annulla il sequestro di un Ced di Augusta

12 aprile 2012 - 09:30

La sommaria indicazione dei beni sequestrati, trattandosi di terminali utilizzati per la consumazione del reato, appare meramente apodittica e tautologica ,non enunciandosi le concrete esigenze di prova cui assolve l'apposizione ed il mantenimento del vincolo reale- tradotto, per i non addetti ai lavori- il reato non è provato, non si poteva procedere al sequestro sol perchè i terminali del Centro elaborazione dati erano collegati a bookmaker estero che non ha licenza in Italia. L'importante provvedimento di annullamento del decreto di sequestro probatorio, emesso dal Tribunale di Siracusa, conferma l'orientamento maggioritario della giurisprudenza italiana in materia di giochi e scommesse.

Scritto da Gt

Il fatto. Con verbale del 13 febbraio la Guardia di Finanza di Augusta , effettuato un controllo in un Centro Elaborazione Dati, contrattualmente autorizzato alla raccolta dei dati delle scommesse sportive per conto della società Betuniq licenziata a Malta, procedeva al sequestro di 6 terminali collegati con la rete internet al sito Betuniq ,ravvisando l'ipotesi di reato di cui all'art 4 della legge 401/89 .

Avverso il decreto di sequestro, l'indagato G.D., tramite il team dei legali della Betuniq , proponeva istanza di riesame contestando in particolare il difetto di motivazione del provvedimento di sequestro e l'insussistenza del fumus boni iuris , evidenziando l'incompatibilità delle norme europee (artt. 43 e 46 del Trattato UE) con quelle interne .

Il Tribunale del Riesame, in data 03.04.2012 accoglieva le tesi del difensore processuale, avv. Giovanni Di Caro, del Foro di Sciacca, annullando il proveddimento di sequestro emesso dal P.M. .

Nel corpo dell'atto , i Giudici ,ripercorrono annose questioni giuridiche in materia. Partendo dalle pronunce degli organi sopranazionali in relazione alla compatibilità tra le norme interne, che restringono il libero esercizio dell'attività imprenditoriale di raccolta delle scommesse sportive sul territorio degli Stati membri della U.E. e i principi comunitari in materia di stabilimento e prestazione di servizi. Passando poi all'analisi della linea di demarcazione tra il modus operandi di un CED ritenuto legittimo dai Giudici di merito, a quello considerato contra legem, richiamando varie Sentenze della Suprema Corte, in merito agli elementi costitutivi delle condotte penalmente rilevanti dei CED. Quest'ultimo, che opera in ausilio tecnico e non come intermediario nelle scommesse e che " si limiti, tramite posizione internet , a fornire il supporto tecnico per l'inoltro dei dati dallo scommettitore al concessionario" non commette reato (Sent. Cass. Pen n.26912 del 05.05.2009).

Il Tribunale del Riesame, sulla scia di quest'ultimo orientamento evidenzia la medesima condizione nel caso di specie e annulla il decreto di sequestro .

Afferma il Tribunale che "la tipologia di condotta del CED costituisce il presupposto del vincolo reale... nonchè della specificazione delle finalità probatorie sottese al sequestro" ; concretamente , l'operato del CED Betuniq, non è provato, che abbia integrato la fattispecie penale sol perchè collegato alla rete ad un bookmaker estero. Il servizio di trasmissione dei dati non integra di per sè alcuna condotta penalmente rilevante.

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