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Tar Lazio, su tardivo versamento raccolta concorsi decida giudice ordinario

20 maggio 2014 - 16:23

Secondo il Tar del Lazio è il giudice ordinario che deve decidere, se sarà a esso presentato ricorso, sull’annullamento delle note dirigenziali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, prive di protocollo, ricevute in data 07.06.2013, con le quali sono state comminate a una società le penali previste per il tardivo versamento dei saldi periodici della raccolta dei concorsi pronostici e di altri prodotti di gioco al totalizzatore, relativamente agli anni 2008 e 2009.

Scritto da Amr

 

La seconda sezione ha dunque, con una sentenza, dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito il ricorso proposto con l’Adm.

 

IL RICORSO - La società odierna ricorrente, titolare di concessione per la raccolta di giochi e scommesse su base sportiva, con note ricevute in data 7 giugno 2013 l’Ufficio Regionale per la Puglia dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha contestato taluni ritardi nei versamenti dei flussi finanziari connessi alla raccolta dei giochi e delle scommesse, relativi agli anni 2008 e 2009, applicando la penale, prevista nella convenzione di concessione, del 5% dell’importo dovuto per ogni giorno di ritardo, per un totale di 94.294,23 euro.

 

IL DIRITTO - Se l’attività di raccolta delle scommesse sportive va qualificata quale servizio pubblico, deve ulteriormente precisarsi che, in adesione a tale ricostruzione, esulano dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a pretese dell’Amministrazione che trovano il loro titolo genetico nell’obbligo del concessionario di corrispondere le cd. quote di prelievo sulle scommesse, il ritardato pagamento del canone di concessione e dell’imposta unica.

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