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Tar Lombardia: "Legittimo chiudere sala scommesse frequentata da pregiudicati"

07 aprile 2014 - 09:06

Ai sensi dell’art. 100 del Tulps il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini; qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata. Con questa motivazione, il Tar Lombardia ha respinto il ricorso presentato da un operatore contro la Questura di Varese, che aveva sospeso per 15 giorni la licenza di raccolta scommesse dell’esercizio a causa della reiterata presenza di diversi soggetti con precedenti di polizia.

Scritto da Fm
Tar Lombardia: "Legittimo chiudere sala scommesse frequentata da pregiudicati"

 


AI SENSI DELL'ART. 100 DEL TULPS - Il provvedimento del Questore - si legge nella sentenza - "è motivato in relazione alle seguenti circostanze, analiticamente indicate nel decreto impugnato. Nel corso di diciotto controlli effettuati tra il gennaio 2011 ed il marzo 2012 agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Busto Arsizio hanno identificato nell’esercizio pubblico diversi soggetti con precedenti di polizia. Inoltre la pattuglia del Commissariato di PS di Busto Arsizio è intervenuta in quattro ulteriori occasioni, essendosi verificati nel medesimo locale pubblico episodi quali liti, disturbo della quiete pubblica, spaccio di sostanze stupefacenti.
Sulla base di tali elementi il Questore, ai sensi dell’art. 100 Tulps, ritenuto necessario impedire che l’esercizio pubblico costituisse pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini nonché luogo di ritrovo ed aggregazione di persone pericolose dove si svolgevano attività criminose, ha disposto la sospensione della licenza per quindici giorni".

 

I MOTIVI DEL RICORSO - Secondo il ricorrente, il decreto della Questura di Varese "non avrebbe esplicitato l'oggetto ed il numero dei precedenti di polizia a carico dei soggetti rinvenuti nel locale, nè la nazionalità di questi ultimi, elementi questi che si sarebbero dovuti considerare ai fini della corretta valutazione dell'indice di pericolosità potenziale dei soggetti stessi; inoltre non si sarebbe tenuto conto del contesto ambientale nel quale è collocata l'agenzia in questione che, si trova all'angolo tra due vie, una delle quali a grande scorrimento".

 

RICORSO RESPINTO - Per i giudici amministrativi lombardi, però, il ricorso non è meritevole di accoglimento, in quanto, "il decreto del Questore di Varese si fonda infatti su una pluralità di episodi di particolare gravità e reiterati nel tempo idonei a concretizzare una situazione di pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini. Sicchè deve ritenersi che sia stato pienamente assolto l’onere motivazionale.
Neppure può essere invocata la violazione del principio di proporzionalità tenuto conto che sia nel 2010 sia nel 2013 il Questore ha adottato analoghi provvedimenti sospensivi nei confronti della sala scommesse".

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