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Sambaldi: “Nessun dubbio su divieto di intermediazione e Ctd, non conforme a sistema normativo”

11 febbraio 2015 - 08:51

Se la 'sanatoria fiscale' ha concesso la possibilità a qualche migliaio di operatori di Centri trasmissione dati di regolarizzare la propria attività di raccolta scommesse, ciò non significa che oggi sia legittimato tout court il ruolo dei Ctd né tanto meno quello dell'intermediario*. A ribadire il concetto è l'avvocato Chiara Sambaldi: “Oltre al tenore letterale della Legge di Stabilità e del disciplinare che dovrà essere sottoscritto dagli operatori che hanno aderito alla regolarizzazione – spiega – esiste già una base normativa e una giurisprudenza *penale ed amministrativa* su questo tema.

Scritto da Alessio Crisantemi
Sambaldi: “Nessun dubbio su divieto di intermediazione e Ctd, non conforme a sistema normativo”

 

"Occorre, peraltro, ricordare che già con legge n. 73 del 22/05/2010, di conversione del D.L. Incentivi n. 40/10, all'art. 2 è stato previsto che “Fermo quanto previsto dall'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di raccolta del gioco a distanza e fuori dai casi ivi disciplinati, il gioco con vincita in denaro può essere raccolto dai soggetti titolari di valida concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, esclusivamente nelle sedi e con le modalità previste dalla relativa convenzione di concessione, con esclusione di qualsiasi altra sede, modalità o apparecchiatura che ne permetta la partecipazione telematica” (comma 2 bis).
E' doveroso anche osservare che il Consiglio di Stato, con sentenze definitive ed irrevocabili del 27 novembre 2013 (tra le altre la sentenza n. 5654/13), facendo applicazione proprio delle pronunce della Corte di giustizia Ue ed in particolare della sentenza sul caso Biasci del 13/09/13, ha chiarito che il modus operandi tramite centri trasmissione dati non è compatibile con l'impianto normativo italiano.
Partendo da un attento esame della natura giuridica del rapporto intercorrente tra il gestore del 'centro trasmissione dati' e la società estera, ricondotto a quello della mediazione (art. 1754 c.c.), viene evidenziata la totale autonomia e assoluta estraneità del centro stesso alla organizzazione e gestione delle scommesse ed in primis al contratto di scommessa concluso tra lo scommettitore e la società estera.
Dal quadro normativo di riferimento si ricava, secondo il Collegio, che il sistema concessorio-autorizzatorio è interamente costruito intorno al soggetto che effettivamente abbia il potere di organizzare e gestire il flusso delle scommesse.
Il soggetto 'incaricato' dal concessionario - o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione - cui fa riferimento l'ultima parte dell'art. 88 citato, nell'individuare il soggetto titolato alla richiesta di licenza di pubblica sicurezza, deve, comunque, derivare il proprio potere gestorio da un soggetto concessionario (incaricato di un pubblico servizio).
Il sistema, afferma il Supremo Consesso, “non lascia nessuno spazio per formule organizzatorie che, separando le fasi della negoziazione, non consentano l'individuazione dell'effettivo radicamento giuridico del gestore reale nel mercato nazionale delle scommesse”.
L'astratta abilitazione a gestire un segmento del sistema scommettitorio può costituire solo fonte di pericolo per l'ordine pubblico se non viene abilitato anche l'effettivo gestore che, solo se abilitato, può avvalersi di autonomi incaricati.
"Il Collegio evidenzia, pertanto, il carattere strumentale che connota il modus operandi tramite 'centri trasmissione' o 'elaborazione dati', laddove rileva che la società estera è rimasta volutamente estranea alla richiesta di autorizzazione, nel dichiarato intento di ottenere ugualmente lo scopo di gestire il mercato, utilizzando il meccanismo della mediazione esclusiva e sistematica dei Ctd. Ne deriva che tramite la dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale e la sottoscrizione del disciplinare, gli operatori esteri (gestori reali delle scommesse) si radicano giuridicamente nel mercato nazionale, impegnandosi contrattualmente a svolgere l'attività delegata dallo Stato, secondo le prescrizioni dettate dalle autorità dello Stato ove viene svolta la concreta attività di raccolta delle scommesse. Si può, quindi, affermare che i gestori dei Ctd 'regolarizzati' si spogliano della loro veste e divengono, seppur per un ristretto periodo di tempo determinato, gestori di punti costituenti la rete del Titolare (ovvero la rete di un Concessionario) sub delegati e quindi sub incaricati di un pubblico servizio”.

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