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Ctd: Tribunale di Cremona respinge richiesta di Stanleybet contro Forze dell'ordine

02 luglio 2015 - 08:23

Cremona - La valutazione della legittimità dell'attività di raccolta delle scommesse sportive riferibile al bookmaker Stanleybet - ad opera di soggetto privo della licenza imposta dall'art 88 del Tulps - non può quindi essere rimessa agli agenti della Gdf impegnati, nel caso concreto, nell'esercizio delle proprie attività istituzionali. Per questa ragione il Tribunale di Cremona, con una sentenza emanata dalla Prima sezione civile nei giorni scorsi, ha respinto la richiesta risarcitoria avanzata da Stanleybet Malta Ltd nei confronti degli ufficiali di polizia giudiziaria che avevano eseguito il sequestro a carico di un centro trasmissione dati.

Scritto da Redazione GiocoNews.it
Ctd: Tribunale di Cremona respinge richiesta di Stanleybet contro Forze dell'ordine

SU LEGITTIMITA' NESSUNA SOLUZIONE - Il Giudice, in particolare, ha rilevato che la società attrice non ha assolto all'onere di provare la concreta sussistenza di tutti gli elementi necessari ad integrare la fattispecie dannosa di cui all'art 2043 codice civile. Non solo. Secondo quanto riportato nella sentenza, contrariamente a quanto argomentato dal bookmaker, “la normativa operante nel caso concreto e le molteplici pronunce succedutesi ad opera della giurisprudenza nazionale e comunitaria, non offrono una soluzione univoca e lineare” in merito alla (affermata dalla parte attrice e contestata dalla controparte) legittimità delle attività compiute nell'interesse della Stanleybet Malta Ltd, dal Centro Trasmissione Dati (Ctd) di cui è disputa.

ONERE NON A CAPO DI AGENTI - La definitiva valutazione della legittimità (pur affermata in alcune pronunce giudiziali) dell'attività di raccolta delle scommesse sportive riferibile all'attrice (ad opera di soggetto privo della licenza imposta dall'art 88 del Tulps) non può quindi essere rimessa agli agenti della Gdf impegnati, nel caso concreto, nell'esercizio delle proprie attività istituzionali.
Questi ultimi, dunque, non incorrono in condotta colpevole per il fatto di aver ravvisato la sussistenza di una fattispecie illecita (astrattamente prevista dell'ordinamento italiano), nel caso in cui il soggetto che procede alla raccolta delle scommesse operi in assenza della prescritta autorizzazione ex art 88 del Tulps.

“ASTRATTA LEGITTIMITA'” - Il Tribunale ha respinto anche la domanda di risarcimento danni per lite temeraria formulata dai convenuti, in via riconvenzionale, alla luce della complessiva impostazione della domanda proposta dall'attrice, caratterizzata da una diffusa illustrazione delle ragioni di diritto poste a fondamento dell'astratta legittimità dell'attività di raccolta di scommesse svolta dalla stessa, che costituisce indice della volontà di limitare gli eventuali effetti di tipi "intimidatorio" riconducibili all'azione stessa. Compensando tra le parti, tuttavia, le spese di lite.

 

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