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Ctd, Tar: 'No autorizzazione pubblica sicurezza per chi aderisce a sanatoria'

28 settembre 2015 - 11:22

Tar Sicilia: fino al 2016 i Ctd che aderiscono alla sanatoria non devono ottenere l’autorizzazione di pubblica sicurezza.

Scritto da Fm
Ctd, Tar: 'No autorizzazione pubblica sicurezza per chi aderisce a sanatoria'


Durante il regime transitorio previsto per i soggetti autori e/o beneficiari della procedura di regolarizzazione prevista dalla legge di Stabilità e sino a che non sopravvenga la scadenza, nell’anno 2016, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta delle scommesse, non devono ottenere il rilascio dell’autorizzazione di pubblica sicurezza. Con questa motivazione il Tar Sicilia ha accolto la domanda cautelare proposta dal titolare di un centro trasmissione dati contro la Questura della Provincia di Catania che gli aveva ordinato l'immediata cessazione dell'attività di intermediazione di raccolta scommesse tramite un operatore estero, in quanto sprovvisto di tale autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 del Tulps.


Dall’esame della documentazione prodotta in allegato al ricorso "risulta effettivamente perfezionata, da parte della società affiliante SKS365, la procedura di regolarizzazione prevista dal comma 643 dell’art. 1 della L. n. 190/2014, a beneficio (anche) del centro raccolte scommesse affiliato" gestito titolare del Ctd. Per effetto di tale legge, ricordano i giudici amministrativi “con la presentazione della domanda al titolare dell’esercizio ovvero del punto di raccolta è riconosciuto il diritto, fino alla data di scadenza, nell’anno 2016, delle Concessioni di stato vigenti per la raccolta delle scommesse, di gestire analoga raccolta”.


I giudici hanno fissato per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 12 maggio 2016.

 

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