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Dai Tar due rinvii al merito per Ctd e punto raccolta scommesse

15 gennaio 2016 - 12:15

Il Tar Liguria e il Consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia rinviano al merito due ricorsi in materia di scommesse e Ctd.

Scritto da Fm
Dai Tar due rinvii al merito per Ctd e punto raccolta scommesse

 

 

Dal Tar Liguria e dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana arrivano due ordinanze in materia di scommesse e centri trasmissione dati.


CTD 'SANATO' IN SICILIA - Nel primo caso, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha respinto l'appello proposto dal Ministero dell'Interno e dalla Questura di Catania contro il gestore di punto di raccolta di scommesse "operante quale articolazione di un ‘bookmaker’ di nazionalità tedesca (nella specie: la società SKS365 Group GmbH), ‘titolare’ di regolare licenza per l’esercizio di tale attività e aderente alla ‘procedura di regolarizzazione’ prevista dalla passata legge di Stabilità". Ai sensi dell’art.1, comma 543, della citata L. n.190/2014, ricordano i giudici, "la predetta ‘regolarizzazione amministrativa’ (anche per l’esercizio dell’attività svolta dai ‘gestori di punti di raccolta’) si perfeziona con la presentazione della relativa domanda a cura del ‘titolare dell’esercizio’; nella fattispecie il ‘titolare dell’esercizio’ si è attivato in tal senso, presentando le richieste anche per conto dei ‘gestori di punti di raccolta’. Fin dal gennaio del 2015 l’AdM ha sottoscritto con il ‘titolare dell’esercizio’ (la già menzionata SKS365 Group GmbH) un ‘disciplinare’ ed un ‘atto d’impegno’ in forza dei quali detto soggetto agisce regolarmente nel mercato italiano anche a mezzo di gestori di punti di raccolta, e il predetto titolare dell’esercizio ha presentato le domande (e cura le pratiche) di regolarizzazione anche per questi ultimi soggetti". 
 
Per queste motivazioni, si legge nell'ordinanza, si ritiene "che correttamente il Giudice di primo grado ha sospeso cautelativamente il provvedimento impugnato, posto che il ricorso si appalesa assistito da sufficiente fumus boni juris e che dall’esecuzione dell’impugnato provvedimento deriverebbe al ricorrente un pregiudizio grave ed irreparabile, e che in definitiva, che l’appello dell’Amministrazione non meriti accoglimento, ma che la delicatezza delle questioni dibattute, che ha visto impegnate le parti in difese tecniche ed in operazioni ermeneutiche particolarmente analitiche, giustifica la compensazione fra le parti delle spese processuali sostenute per la presente fase cautelare". Perciò l'ordinanza è stata trasmessa al Tar per la fissazione dell'udienza di merito.
 
IN LIGURIA - Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ha invece respinto il ricorso del titolare di un punto raccolta scommesse contro l'ordinanza con cui il Comune di Ventimiglia aveva disposto la cessazione immediata dell’attività per mancato possesso delle distanze previste dall’art. 10, co.1, del vigente regolamento giochi leciti e sale gioco. Per i giudici, "l’amministrazione comunale ha aperto il procedimento volto alla repressione dell’abuso contestato prima della scadenza dei novanta giorni dalla presentazione della domanda, sì che la prima censura appare, allo stato, infondata;
la dedotta illegittimità della previsione regolamentare che disciplina le distanze per l’apertura dei locali di accettazione delle scommesse assume notevole rilievo ai fini della decisione, apparendo per ciò consigliabile il rinvio del suo esame all’idonea sede del merito. Le spese della fase vanno compensate, attesa la complessità della vicenda".
 

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