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Cassazione ancora sui totem: 'È reato modificare dati delle giocate'

19 gennaio 2016 - 11:40

La Corte di Cassazione si pronuncia nuovamente su totem e schede modificate con l'inserimento di un 'abbattitore' che ridimensiona ammontare giocate.

Scritto da Fm
Cassazione ancora sui totem: 'È reato modificare dati delle giocate'

 


"Il Tribunale di Lecce ha correttamente posto in risalto la sistematica dedizione del gruppo di cui faceva parte il ricorrente alla commercializzazione di dispositivi elettronici le cui schede erano state fraudolentemente modificate mediante l'inserimento del cosiddetto 'abbattitore', cioè di quel particolare
meccanismo che, interrompendo il flusso dei dati alla competente Adm, determina un fraudolento ridimensionamento dell'ammontare complessivo delle giocate per  singolo apparecchio, con conseguente 'abbattimento' del relativo prelievo fiscale".

 

Questa è una delle motivazioni con cui la Corte di Cassazione si è pronunciata nuovamente in materia di totem rigettando il ricorso di un esercente contro l'ordinanza emessa dal Gip dello stesso Tribunale, in forza della quale era stata disposta a suo carico la misura cautelare degli arresti domiciliari quale partecipe di una associazione per delinquere operante nel settore del gioco d'azzardo e della distribuzione di dispositivi per l'intrattenimento presso esercizi pubblici.

 

"L'attività del gruppo criminale - si legge nella sentenza - riguardava, in particolare, la commercializzazione e l'installazione di congegni per il gioco, anche in forme vietate, e/o mediante accesso a servizi offerti da soggetti privi della necessaria concessione della competente autorità amministrativa.

 
Detti apparati, in gran parte del tipo 'totem', risultavano predisposti per il funzionamento attraverso schede: in taluni casi, apparentemente uniformi a modelli omologati, ma in realtà alterate attraverso la previsione di un meccanismo di interruzione parziale del flusso di comunicazione dei volumi di gioco sottoposti a prelievo fiscale; in altri, riproducenti giochi contenuti in dispositivi omologati da terzi, e quindi tali da consentire il gioco senza collegamento alcuno alla rete telematica, in evasione totale del prelievo fiscale".

I giudici, nel rigettare il ricorso, contestano all'esercente "la creazione di una doppia contabilità, una reale ed effettiva, utilizzata per la ripartizione  degli utili tra i soggetti privati interessati (proprietario, noleggiatore ed esercente) ed una fittizia (più modesta) destinata al Fisco". Secondo il Collegio, non può "affermarsi che la struttura del sodalizio fosse sovrapponibile a quella di una società regolarmente costituita ed operante sul mercato,  atteso che l'associazione descritta in rubrica operava - come si evince dallo stesso tenore letterale del capo d'imputazione - dietro lo schermo di più soggetti giuridici. Con specifico riguardo alla posizione del ricorrente, i documentati rapporti fra l'indagato ed altri membri del gruppo (emersi dalle  intercettazioni richiamate dai giudici di merito) appaiono ragionevolmente valorizzati nell'ordinanza impugnata ai fini della conferma della gravità del quadro indiziario e della piena consapevolezza da parte del ricorrente in ordine alla fraudolenta alterazione delle schede commercializzate. La durata del rapporto intercorso fra l'indagato e gli altri sodali, indicata dalla stessa difesa in circa un anno, esclude del resto l'occasionalità delle condotte illecite poste in essere".
 

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