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Tar Campania ribadisce: 'No raccolta scommesse senza doppia autorizzazione'

08 febbraio 2016 - 10:44

Nuova sentenza del Tar Campania in materia di Ctd e scommesse: vale sempre il principio del 'doppio binario'.

Scritto da Redazione GiocoNews
Tar Campania ribadisce: 'No raccolta scommesse senza doppia autorizzazione'

"La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione”.

 

Questo il principio, oggetto già di diverse sentenze dei tribunali amministrativi italiani, con cui il Tar Campania respinge il ricorso presentato da un esercente contro il Decreto con cui il Questore di Caserta gli ha negato il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di un centro trasmissione dati da svolgere per conto di un operatore straniero.

 

Nel caso di specie, evidenziano i giudici, "è quindi determinante la considerazione che né l'operatore né il ricorrente, in qualità di titolare del Ctd, risultano essere concessionari, o altrimenti autorizzati, in base all’ordinamento italiano per organizzare o gestire le scommesse".


La sentenza chiama in causa la normativa europea, e ribadisce che allo stato attuale del diritto dell'Unione, "la circostanza che un operatore disponga, nello stato membro in cui è stabilito, di un'autorizzazione che gli consente di offrire giochi d'azzardo non osta a che un altro Stato membro, nel rispetto degli obblighi posti dal diritto dell'Unione, subordini, per lo stesso operatore, la possibilità di offrire siffatti servizi a consumatori, che si trovino nel suo territorio, al possesso di un'autorizzazione rilasciata dalle proprie autorità. Il nostro sistema giuridico, pertanto, rimane improntato al cosiddetto doppio binario, costituito dalla necessità di ottenere, anche per l'attività di raccolta dati delle scommesse per un operatore estero, sia la concessione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze sia la licenza di pubblica sicurezza di cui all'art. 88 del Tulps; tale licenza può essere rilasciata solo ai soggetti in possesso di autorizzazione ministeriale con la conseguenza che la verifica demandata al Questore è priva di discrezionalità perché, in assenza di siffatta autorizzazione, non è possibile accogliere la relativa richiesta per carenza di uno dei presupposti inderogabili di legge".
 

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