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Tar Campania: 'Raccolta scommesse vietata se non si è incensurati'

12 febbraio 2016 - 12:13

Il Tar Campania ribadisce diniego di autorizzazione di gestione/raccolta scommesse a soggetti privi dei requisiti di 'incensuratezza e moralità'.

Scritto da Fm
Tar Campania: 'Raccolta scommesse vietata se non si è incensurati'

"E' del tutto legittimo il diniego di autorizzazione allo svolgimento di gestione e/o raccolta di scommesse nella ipotesi di domande presentate da persone che non rispondano ai requisiti di incensuratezza e moralità previsti dall’ordinamento. L’autorizzazione, infatti, svolge una funzione autonoma rispetto alla
concessione (poiché diretta a verificare requisiti di moralità ed affidabilità da parte del soggetto che intende svolgere l’attività di intermediazione), e non è certamente sostenibile che un soggetto possa pretendere di svolgere l’attività di raccolta delle scommesse senza sottoporsi al vaglio preventivo
dell’autorità di pubblica sicurezza".

Con questa motivazione il Tar Campania ha respinto il ricorso presentato dal titolare di un'agenzia di scommesse contro il Ministero dell'Interno per l’annullamento della nota con cui il Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza del Comune di Ischia ha rigettato l’istanza di individuazione di un preposto all’attività oggetto di licenza.

 

I giudici sottolineano che il rigetto della richiesta di nomina del preposto è legittima, "attesa la condanna annoverata ed il procedimento penale conclusosi non con una sentenza assolutoria nel merito, ma con una dichiarazione di non procedibilità per prescrizione del reato per reati specifici attinenti, per l’appunto, la stessa materia delle scommesse, con la conseguenza di ritenere il soggetto non in possesso di quei requisiti di sicurezza ed affidabilità cui sono subordinate le autorizzazioni di polizia". In particolare, la "sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per violazione delle norme riguardanti gli interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestine a tutela della correttezza nello svolgimento delle scommesse clandestine a tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche in concorso, con relativo procedimento conclusosi con dichiarazione di non doversi procedere, in ordine al reato di cui all’art. 4, L. 13.12.89, n. 402 'organizzazione di scommesse sportive svoltesi all’estero', è ritenuto supporto sufficiente a legittimare un decreto di diniego della nomina quale preposto. La sentenza di non doversi procedere nell’aprile 2003, non ha giudicato i fatti storici nel merito come mai commessi, ovvero come non costituenti reato, ma ha dichiarati estinti i reati (giudicati continuati nel tempo), solo dal punto di vista formale, per intervenuta prescrizione. Quindi la ritenuta potenziale pericolosità sociale desunta dalla reiterazione dei reati e dei precedenti di polizia specifici commessi".
 

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