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Operazione Gambling, Cassazione: 'Licenza scommesse solo con concessione statale'

23 marzo 2016 - 12:14

Corte di Cassazione respinge ricorso di esercente coinvolto nell'Operazione Gambling: per raccogliere scommesse in Italia bisogna avere la concessione statale.

Scritto da Fm
Operazione Gambling, Cassazione: 'Licenza scommesse solo con concessione statale'

"L'attività legata alle scommesse lecite è soggetta a concessione rilasciata dalla Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e, una volta ottenuta tale autorizzazione, deve essere rilasciata la licenza di pubblica Sicurezza di cui all'art. 88 del Tulps, altrimenti si incorre nel reato di raccolta illegale".


Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso di un esercente coinvolto nell'Operazione Gambling per cui il Tribunale di Reggio Calabria ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere "per essersi associato con altri soggetti allo scopo di commettere una pluralità di delitti connessi alla gestione illecita d'imprese, in parte attive in Italia, in parte stanziate all'estero, dedito all'utilizzo di piattaforme on-line finalizzate al gioco, collocate su siti esteri, aggirando la normativa nazionale di settore, quella fiscale e quella antiriciclaggio e all'apertura e gestione di sale scommesse per la raccolta delle puntate al banco".


L'esercente, titolare di una concessione regolare per un'altra società, secondo i giudici avrebbe consumato "reiterati reati di esercizio abusivo di gioco e scommesse, omessa dichiarazione dei redditi ed IVA, truffa aggravata ai danni dello Stato, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e reimpiego dei proventi di delitto".

 

In particolare, "l'organizzazione veniva strutturata secondo una catena gerarchica, così impegnata: sul territorio estero, per l'acquisizione delle licenze, la gestione amministrativa e finanziaria, la predisposizione dei server e dei software, la manutenzione, lo sviluppo e l'aggiornamento tecnico-informatico; sul territorio nazionale, invece, per la diffusione commerciale dei brand gestiti dall'organizzazione, la raccolta delle somme derivanti, il loro trasferimento all'estero, la concessione di fidi alle singole sale giochi e scommesse, la risoluzione di problematiche tecnico-informatiche (tra cui l'aggiramento delle inibizioni imposte dall'AAMS ai siti internet, privi di concessione utilizzati per la connessione alle piattaforme informatiche allocate all'estero, gestite dall'organizzazione)".

Perciò ribadiscono i giudici della Cassazione, "in mancanza della concessione e della licenza,
per escludere la configurabilità della fattispecie incriminatrice, occorre la dimostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare (Sez. 3, sent. n. 40865 del 20/09/2012, Maiorana, Rv. 253367) o per effetto di un comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei confronti dell'operatore comunitario. In siffatti casi, il giudice nazionale, anche a seguito della vincolante interpretazione data alle norme del trattato dalla Corte di giustizia CE, dovrà disapplicare la normativa interna per contrasto con quella comunitaria". Inoltre, è stata ritenuta "compatibile con le norme del Trattato CE la disciplina prevista dall'art. 88 T.U.L.P.S., alla stregua della quale 'la licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione" e dal D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 2, comma 1 ter, convertito con L. n. 73/2010, in base al quale l'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l'esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".

Per la Cassazione, infine, le richieste del ricorrente devono essere respinte in quanto, il Tribunale di Reggio Calabria " valorizza ampiamente il concreto pericolo di recidivanza evidenziando come, per le ragioni dinanzi esposte '... il pericolo della condotta criminosa appaia ... attuale e concreto ...' dal momento che, se l'indagato non venisse attinto da misura detentiva carceraria, potrebbe agevolmente intraprendere nuove iniziative delittuose della stessa specie di quelle per cui si procede... anche in ragione dell'elevato grado di conoscenze tecnico-informatiche maturate nel contesto delle scommesse sportive on line ...".
 

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