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Tar respinge ricorso allibratore colpito da Daspo per scommesse clandestine

25 marzo 2016 - 11:49

Tar Lombardia respinge il ricorso di un allibratore sorpreso a raccogliere scommesse all'ippodromo di Milano e sanzionato con il Daspo di un anno.

Scritto da Fm
 Tar respinge ricorso allibratore colpito da Daspo per scommesse clandestine

 

Il Tar Lombardia ha respinto con un'ordinanza la domanda cautelare e fissato l'udienza pubblica del 6 luglio per la trattazione di merito del ricorso presentato da un sospetto allibratore contro il provvedimento del Questore della Provincia di Milano che gli ha vietato l'accesso a tutti gli ippodromi del Trotto e del Galoppo, nonché alle agenzie ippiche, per un anno.


IL RICORSO - Il ricorrente lamenta "falsa applicazione dell’art. 6 del d.P.R. n. 169/98, ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e difetto di motivazione, in quanto non sarebbero stati identificati gli scommettitori abusivi e non sarebbe stata rinvenuta sul ricorrente traccia di denaro né altri elementi idonei ad attestare l’avvenuta raccolta abusiva di scommesse; violazione dell’art. 10 della L. n. 241/1990, per la mancata valutazione delle memorie difensive presentate dal ricorrente e dall’altro soggetto cui sono stati addebitati i ruoli di allibratori non autorizzati, a fronte di una ricostruzione concordante e diversa dei fatti".


LE MOTIVAZIONI DELL'ORDINANZA - Per i giudici il ricorso pare infondato, perché "emerge in modo inequivocabile dal contenuto del provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori accertamenti sui fatti dell’autorità penale, che l’attività materiale di raccolta di scommesse da parte del ricorrente con una pluralità indistinta di soggetti sia stata filmata ed accertata, tramite la visione dei video, dagli agenti di pubblica sicurezza".

 

Ma, peraltro, "le esigenze rappresentate dal ricorrente risultano apprezzabili, seppure nei limiti della censura afferente alla mancata motivazione in ordine all’entità della concreta irrogazione della sanzione, e adeguatamente fronteggiabili con la sollecita fissazione dell’udienza di merito".
 

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