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Scommesse, Tar Sicilia: 'Raccolta permessa solo a chi ha concessione in Italia'

01 aprile 2016 - 10:56

Il Tar Sicilia ribadisce che per la raccolta delle scommesse gli operatori devono avere una concessione rilasciata in Italia.

Scritto da Fm
Scommesse, Tar Sicilia: 'Raccolta permessa solo a chi ha concessione in Italia'


"Il sistema concessorio- autorizzatorio imposto dal nostro ordinamento, e che fa perno sull'art. 88 del Tulps, non si pone di per sé in contrasto con l'ordinamento comunitario, e che nel sistema giuridico italiano l'attività di raccolta dati delle scommesse per un operatore estero richiede sia la concessione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sia l'autorizzazione di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 88 Tulps, con la conseguenza che la licenza di cui al succitato art. 88 non può essere rilasciata a chi non sia in possesso della concessione ministeriale e, sotto tale profilo, l'attività demandata al Questore è vincolata, non essendo ammessa alcuna discrezionalità dell’Amministrazione che, in assenza della concessione, è tenuta a emettere un provvedimento di rigetto per insussistenza di uno dei presupposti di legge".

Con questa motivazione il Tar Sicilia ha respinto il ricorso di un esercente contro il Questore di Enna per il rigetto del rilascio di licenza per la raccolta a distanza e l’esercizio in via telematica del gioco del poker e del casinò on line, in relazione al contratto di prestazione di servizi stipulato con una società maltese.

 

L’istanza era stata rigettata perché la suddetta società “non risulta assegnataria di concessione o autorizzazione rilasciata da Ministeri o da altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzare e gestire le scommesse”, e “considerato, altresì, che il possesso del titolo concessorio è propedeutico all’esercizio dell’attività in argomento e costituisce presupposto essenziale per il rilascio della licenza di P.S.”, prevista dall’art. 88 del R.D. 18.06.31 n. 773 (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza).
A nulla sono valse le motivazioni addotte dal legale del ricorrente che ha lamentato "la violazione degli artt. 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento UE – TFUE, e cioè la violazione del principio di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. E ciò perché la società maltese, con la quale la ricorrente ha stipulato un contratto di prestazione di servizi, è titolare di regolare licenza maltese per l’esercizio in via telematica del gioco del poker e del casinò on line”, per cui del citato art. 88 dovrebbe darsi una lettura sistematica, tale da consentire la raccolta a distanza e l’esercizio in via telematica del gioco del poker e del casinò on line”, come richiesto dalla ricorrente nell’istanza rigettata".
 

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