skin

Scommesse e Ctd: il Tribunale di Brindisi condanna i titolari di centri irregolari

29 giugno 2016 - 15:05

Con una pronuncia del Tribunale pugliese viene applicata la norma penale nei confronti dei gestori collegati al bookmaker Stanleybet.

Scritto da Ac
Scommesse e Ctd: il Tribunale di Brindisi condanna i titolari di centri irregolari

 

Otto mesi di reclusione, con pena sospesa e non menzione, e condanna generica al risarcimento del danno nonché alla rifusione delle spese processuali a favore delle parti civili (due società concessionarie di Stato operanti nel campo dei giochi e delle scommesse in tutto il Salento).

 

Questa la sentenza del Tribunale di Brindisi in composizione monocratica, emessa lo scorso 24 giugno, nei confronti di tutti gli imputati in un processo penale per il reato di “esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa” (previsto e punito dall’art. 4, l. 401\89). Gli imputati erano gestori di cosiddetti Ctd, o Centri trasmissione dati appartenenti alla rete del bookmaker anglo-maltese Stanleybet Malta Limited, siti in varie città della provincia di Brindisi.

 

L'ANALISI - Non si conoscono ancora le motivazioni – che verranno depositate entro i prossimi 90 giorni – e non è quindi ancora noto il ragionamento che ha portato il giudice alla decisione di colpevolezza in questione, rendendo impossibili i commenti nel merito della vicenda. Si può invece ragionare sulla portata di una pronuncia di questo tipo: per tale ragione, GiocoNews.it ha chiesto al legale difensore delle parti civili, Stefano Palmisano del Foro di Brindisi, un parere sulla vicenda: “Questo provvedimento, di fatto, fuga i timori - o, a seconda dei punti di vista, gli auspici - di disapplicazione sostanzialmente generalizzata della norma penale in questione che si erano diffusi dopo alcuni arresti giurisprudenziali (sempre di merito: su tutti ord. Trib. Frosinone del 5\5\2016), i quali hanno disposto la non operatività della fattispecie penale in esame, asseritamente in forza del dettame dell’ultima sentenza resa in materia dalla Corte di giustizia UE del 28\1\2016 (caso 'Laezza)”, spiega il legale. Che aggiunge: “In realtà, quest’ennesimo pronunciamento del Giudice comunitario aveva ampiamente precisato che lo specifico, circoscritto, profilo del 'Bando Monti' che veniva sottoposto alla Corte dalla ricorrente non poteva 'esser analizzato come diretto a mettere in questione, nel suo insieme, il nuovo sistema di concessioni istituito in Italia durante il 2012 nel settore dei giochi di azzardo'. La Corte aveva, quindi, 'girato' al giudice del rinvio (ossia, quello italiano) la valutazione finale in ordine all’eventuale disapplicazione del reato nella fattispecie concreta di volta in volta a giudizio”. 
Il Tribunale di Brindisi, nel caso che gli è stato sottoposto, ha quindi statuito che non c’erano le condizioni per la disapplicazione. “Per la tutela penale del cruciale bene giuridico a base della norma penale in questione – l’ordine pubblico economico in un ambito nevralgico come quello dei giochi e delle scommesse – è una buona notizia”, secondo Palmisano.
 

Altri articoli su

Articoli correlati