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Cassazione ribadisce: 'Sequestrati Ctd collegati a bookmaker senza concessione'

23 agosto 2016 - 11:29

La Corte di Cassazione conferma che è legittimo il sequestro dei Ctd collegati a bookmaker senza concessione italiana per le scommesse.

Scritto da Fm
Cassazione ribadisce: 'Sequestrati Ctd collegati a bookmaker senza concessione'

 

"Il sequestro di un immobile in cui vengano raccolte scommesse clandestine deve ritenersi legittimo allorché l'immobile appaia, per la sua stessa struttura, destinato alla gestione delle scommesse e dotato di una organizzazione concretamente finalizzata all'attività illecita, atteso che la legittimità del sequestro preventivo di un immobile in cui sia stato commesso un illecito discende dall'esistenza di una relazione specifica e stabile tra l'immobile stesso e l'illecito tale che sia configurabile l'esistenza di un rapporto strutturale e strumentale del bene oggetto del sequestro con l'attività criminosa".

 

A ribadire il principio è la Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso dei gestori di un centro trasmissione dati contro il sequestro preventivo dell'immobile e di tutte le attrezzature installate per aver esercitato l'attività di raccolta scommesse in assenza dell'autorizzazione di polizia prevista dall'art. 88 del Tulps.

 

Secondo i giudici, il "principio è coerente alla ratio dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui il sequestro preventivo dell'immobile nel quale viene esercitata l'attività illecita è consentito quando esso si trovi in rapporto di necessaria correlazione con la commissione del reato, nel senso che non è sufficiente che esso sia stato in qualche modo utilizzato per porre in essere il fatto illecito, ma occorre che rappresenti un mezzo indispensabile per l'attuazione e la protrazione della condotta criminosa". Va poi respinta "ogni ulteriore questione che agita la pretesa violazione dei diritti di prestazione di servizi e di libertà di stabilimento di cui agli artt. 49 e 56 del TFUE".

Per la Corte di Cassazione infine "appare infatti sin troppo evidente che i ricorrenti non si sono 'limitati' a
mettere a disposizione dei clienti le apparecchiature utilizzate per il gioco restando estranei al rapporto contrattuale di scommessa con il bookmaker (peraltro privo di concessione) ma hanno allestito una struttura dedicata interamente ed esclusivamente alla raccolta delle scommesse on line finalizzata proprio ad intercettare i giocatori e, dunque, a sollecitare la stipula di quei contratti, ai quali affermano di essere formalmente estranei, con un bookmaker estero sprovvisto di concessione".
 

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