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Tar Liguria: 'Licenza Tulps per scommesse solo a Ctd sanati'

25 ottobre 2016 - 13:40

Il Tar Liguria ribadisce che per ottenere la licenza Tulps per raccogliere scommesse i Ctd devono aver aderito alla 'sanatoria'.

Scritto da Fm
Tar Liguria: 'Licenza Tulps per scommesse solo a Ctd sanati'

 

 


"Il centro trasmissione dati, oltre a non essere legato al titolare di una concessione, non ha aderito – il punto è pacifico – alla sanatoria disposta dall’art. 1 comma 643 della legge 23.12.2014, n. 190, mediante il versamento della somma di euro 10.000. Né risponde al vero che tale normativa si rivolgesse soltanto ai soggetti evasori dell’imposta unica di cui al D. Lgs. 23.12.1998, n. 504, con ciò impedendo di partecipare alla sanatoria a coloro che, come i ricorrenti, dichiarano di avere sempre assolto al corrispondente obbligo fiscale".

Secono questo assunto, il Tar Liguria ha rigettato una serie di ricorsi presentati dai titolari di alcuni Ctd collegati ad un operatore estero contro il questore della provincia di Genova per aver respinto la richiesta di rilascio di licenza di pubblica sicurezza per l'esercizio di attività di intermediazione telematica di scommesse.

 

"L’art. 1 comma 643 della legge n. 190/2014, nella versione vigente ratione temporis, consentiva infatti, oltra alla regolarizzazione fiscale, il rilascio a sanatoria dell’autorizzazione di pubblica sicurezza (ciò cui aspirano i ricorrenti) ed il collegamento al totalizzatore nazionale, espressamente prevedendo la possibilità di compensare l’anticipazione della somma di € 10.000,00 con gli importi da versare a titolo di regolarizzazione fiscale per i periodi di imposta anteriori al 2015. Nulla impediva dunque ai ricorrenti, se in grado di provare l’integrale assolvimento agli obblighi di pagamento dell’imposta unica di cui al D. Lgs. 504/1998 per il passato, di prendere comunque parte alla procedura di regolarizzazione, di conseguire l’autorizzazione ex art. 88 TULPS e di chiedere successivamente il rimborso di quanto versato in eccesso all’atto della regolarizzazione. In ogni caso, la mancata adesione alla eccezionale procedura di emersione precludeva senz’altro il rilascio dell’autorizzazione ex art. 88 Tulps", concludono i giudici.
 

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