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Tribunale Roma: 'No risarcimento di Fanelli (Monopoli) a Stanleybet'

10 novembre 2016 - 14:52

Il tribunale civile di Roma respinge richiesta di risarcimento chiesta da Stanleybet a Roberto Fanelli, Direttore centrale per i giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Scritto da Redazione
Tribunale Roma: 'No risarcimento di Fanelli (Monopoli) a Stanleybet'

"I requisiti per l’ottenimento dell’autorizzazione di polizia di cui all’art. 88 Tulps non si esauriscono nel possesso, da parte del richiedente, della concessione Aams (Adm, Ndr), ben potendo la stessa essere negata sulla base di elementi ostativi di natura diversa, quali quelli relativi alla incensuratezza e moralità previsti dall’ordinamento. La circolare a firma del Fanelli, pertanto, lungi dall’avere oggetto circoscritto al caso Stanley (alla quale non era certo personalmente diretta), contempla una generalità di casi, tra i quali quelli appunto estranei alla mancanza di concessione, compresi nella previsione normativa, che impediscono di configurare ogni prospettata colposa (e/o dolosa) direzione delle indicazioni in essa contenute alla società attrice".


Questo il principio per cui il tribunale civile di Roma ha respinto con sentenza la richiesta di risarcimento avanzata da Stanleybet nei confronti di Roberto Fanelli, Direttore centrale per i giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
 
Secondo i giudici, si tratta di una richiesta 'infondata' e la sentenza stabilisce che l'operatore dovrà pagare in spese di giudizio 34mila euro. Il bookmaker aveva presentato la richiesta dopo l'emanazione della circolare, nel 2013, con cui Fanelli ribadiva il divieto di installare le slot nei centri scommesse collegati a bookmaker esteri non autorizzati dal Ministero dell’Economia.
 
La circolare, si legge nella sentenza, è un “atto amministrativo di autorganizzazione utilizzato come mezzo di comunicazione interna”, non un provvedimento, ma una "mera direttiva” interna della pubblica amministrazione, che non ha effetti direttamente dannosi, visto che non è vincolante “per gli uffici a cui è destinata”.
La circolare, si legge ancora, non può essere ritenuta lesiva, dal momento che “esortava chiaramente al rispetto delle singole situazioni” dei diversi operatori richiamando la “giurisprudenza nazionale e comunitaria che si è sviluppata sul punto”. La sentenza sottolinea ancora che nella circolare viene sottolineato che prima di irrogare sanzioni, nel caso di un mancato rilascio della licenza di polizia dalla Questura, è opportuno “attendere l’esito dell’eventuale contenzioso amministrativo (davanti al Tar del Lazio), nel caso in cui il soggetto interessato abbia impugnato il diniego dell’autorità di polizia, anche sulla scorta di una illegittima esclusione in passato dai bandi di gara”.

In sostanza la circolare, “lungi dall’apparire frutto di negligenza e volontaria ignoranza dei principi dell’Unione”, è stata approntata tenendo conto della normativa nazionale “che - con riserva assoluta di legge in materia – limita il mercato delle scommesse e del gioco, imponendo il sistema di concessioni statali e di autorizzazioni di pubblica sicurezza” per principi di interesse generale “di ordine pubblico e di pubblica sicurezza”, che limitano i principi comunitari di libera prestazione di servizi, come indicato anche dalla Corte di Giustizia Ue.
 
Infine i giudici rilevano che, a sostegno della richiesta, Stanleybet ha prodotto “precedenti giurisprudenziali” favorevoli, ma che riguardano l’illegittimità dell’irrogazione di “sanzioni penali” o per “reati fiscali di omessa denuncia dei redditi”, che non sono pertinenti con l’oggetto della causa.
 

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