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Tribunali civili: 'No a risarcimenti di Gdf e Monopoli a Stanleybet'

05 dicembre 2016 - 15:37

I tribunali civili di Taranto e Cagliari respingono le richieste di risarcimento danni di Stanleybet contro Guardia di Finanza e Monopoli.

Scritto da Redazione
Tribunali civili: 'No a risarcimenti di Gdf e Monopoli a Stanleybet'

 


A poca distanza dalle sentenze con cui la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio i sequestri preventivi disposti da alcuni tribunali contro i centri scommesse Stanleybet, i tribunali civili di Taranto e Cagliari respingono le richieste di risarcimento danni avanzate dall'operatore maltese contro alcuni militari della Guardia di Finanza e funzionari degli uffici territoriali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

 

CONTRO LA FINANZA - In particolare, i legali di Stanleybet avevano chiesto al tribunale di Taranto di "dichiarare la personale responsabilità per colpa grave", condannandoli al risarcimento del danno, per aver eseguito "di propria iniziativa il sequestro probatorio di materiale da gioco in un centro di Grottaglie", poi revocato dal Pubblico ministero. Per i giudici però la domanda è infondata e come tale va rigettata in quanto "i graduati della Guardia di  Finanza non sono impiegati civili dello Stato ma militari che in particolare agivano in base alle direttive loro imposte dai superiori comandi quali, nella specie, il comandante della sezione operativa Volante, che a sua volta di doveva uniformare al piano di controlli e verifiche disposto dal Comando generale  della Guardia di Finanza- Reparto operazioni che a tal proposito aveva emanato" un ordine in ossequio a una circolare "concernente l'attività operativa del Corpo a tutela del monopolio statale del gioco e delle scommesse". Non a caso, come si evince dal verbale di perquisizione e sequestro, i militari erano "supportati e accompagnati da due impiegati dei Monopoli, che anch'essi sottoscrivevano l'atto e partecipavano attivamente alle operazioni. Inoltre, il Pubblico ministero di turno ha ritenuto che l'attività di polizia giudiziaria che ha portato al sequestro è stata "legittimamente compiuta", convalidandolo.  Successivamente, un altro Pm ordinava il dissequestro, ritenendo "cessate le esigenze probatorie" e il maresciallo chiamato in causa da Stanleybet "provvedeva alla restituzione di quanto in precedenza sequestrato". Per i giudici quindi l'operato dei convenuti non può rientrare in ipotesi di colpa grave o addirittura dolo avendo gli stessi agito, quali militari comandati in tal senso, in adempimento alle superiori direttive e nella fondata convinzione di agire secondo legge e non certo contra ius".

 

CONTRO I MONOPOLI - Per quanto riguarda invece la causa civile al tribunale di Cagliari, ad essere sotto accusa erano due funzionari dell'ufficio territoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che avevano dato avvio ad attività di 'Verifica in materia di Imposta Unica sulle scommesse'. In questo caso, secondo i legali di Stanleybet, i funzionari erano incorsi "in colpa grave, ai sensi dell’art. 23 D.P.R. n. 3 del 1957, consistita nell’emettere gli avvisi di accertamento con l’inescusabile negligenza di non avere tenuto conto del fatto che la giurisprudenza nazionale e della Corte di Giustizia della Comunità Europea aveva stabilito - a suo dire in modo ormai non contestabile - una serie di principi che conducevano ad escludere che nel caso in esame ricorressero le condizioni dell’imposizione fiscale, sia quanto al requisito della attività gestione delle scommesse (chiunque … gestisce …) sia quanto al criterio di collegamento del luogo in cui la gestione era svolta". Il tutto sostenendo che "i fatti ascritti alle convenute avevano prodotto una grave lesione dell’’immagine e della reputazione sul territorio italiano della Stanleybet, la quale a sua volta aveva determinato preoccupazioni tali da indurre numerosi Ctd a risolvere i rapporti contrattuali in essere e a dissuadere i soggetti che avevano manifestato l’intenzione di svolgere l’attività di Ctd a favore di Stanleybet dal contrattualizzarsi con la stessa". Per i giudici è "irrilevante ai fini dell’imposizione fiscale e della decisione il fatto che Stanleybet non abbia conseguito la concessione da parte Ministero dell'Economia e delle Finanze-Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per la raccolta del gioco, e ciò una le diverse ragioni di seguito illustrate, ciascuna da sola sufficiente a decretare l’irrilevanza della questione: a. l’art. 1, comma 66 della Legge n. 22072010 prevede che l’imposta unica sul gioco e le scommesse è dovuta sia dal gestore concessionario che da quello che agisca senza concessione o con concessione inefficace; b. nelle materia non armonizzate come quella in esame non esiste un principio di diritto comunitario che vieti la doppia imposizione fiscale; c. l’attrice non ha fornito prova circa il fatto di avere davvero pagato in Malta la Betting Tax e quindi di essere stata discriminata dalla tassazione italiana".

 

Ai primi di novembre il tribunale civile di Roma aveva respinto anche la richiesta di risarcimento avanzata da Stanleybet nei confronti di Roberto Fanelli, Direttore centrale per i giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 

 

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