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Cassazione: 'Scommesse abusive se non si è chiesta autorizzazione Tulps'

16 dicembre 2016 - 10:59

La Cassazione conferma il reato di raccolta abusiva di scommesse per un Ctd che non ha mai chiesto autorizzazione ex articolo 88 Tulps.

Scritto da Fm
Cassazione: 'Scommesse abusive se non si è chiesta autorizzazione Tulps'

 


"La Corte d'appello chiarisce, dopo un'analitica disamina della questione, che il tema della disapplicazione non poteva rilevare nel caso di specie, in quanto non emergeva che il ricorrente avesse mai chiesto l'autorizzazione prevista dall'art. 88 Tulps; detta omissione qualifica la condotta come penalmente rilevante, atteso che solo un provvedimento di diniego consentirebbe di verificarne l'eventuale illegittimità con conseguente possibile disapplicazione dell'art. 4, legge n. 401 del 1989".

 

Con questa motivazione, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del titolare di un centro trasmissione dati contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che conferma la condanna disposta dal tribunale di Roma per esercizio abusivo dell'attività di raccolta scommesse per conto di un operatore straniero che, pur potendo partecipare al cosidetto bando Bersani del 2006, non aveva ottenuto l'autorizzazione ex art. 88 Tulps.


Il ricorrente sostiene che "la Corte d'appello non avrebbe fornito alcuna spiegazione logica o argomentazione specifica in grado di supportare la decisione di condanna" e che "la Corte territoriale avrebbe errato laddove non ha valutato la sussistenza di un'ipotesi di ignoranza scusabile della legge penale; essendosi formato un orientamento giurisprudenziale tendente all'esclusione del reato, il ricorrente ne avrebbe tratto il convincimento della corretta dell'interpretazione normativa e, quindi, della liceità del comportamento tenuto, ciò soprattutto laddove si consideri il dissequestro intervenuto in data 15/0772009 che avrebbe indotto il ricorrente a ritenere che continuare l'attività fosse lecito".
 
La Cassazione ribadisce che commette reato (secondo l'art. 4, comma quattro bis, legge n. 401 del 1989) chi, "pur già abilitato all'estero alla raccolta di scommesse, agisca in Italia tramite collaboratori o rappresentanti che non abbiano chiesto alle autorità nazionali le necessarie autorizzazioni (Sez. 3, n. 12335 del 07/01/2014 - dep. 17/03/2014, Ciardo, Rv. 259293)".
 
Quanto alla presunta buona fede, che escluderebbe il dolo, concludono i giudici, "è sufficiente qui ricordare che il fatto risale all'anno 2008 ed il dissequestro è successivo alla consumazione del reato, come, del resto, tutta l'elaborazione giurisprudenziale è successiva alla sentenza Placanica della Cgue, sicché al momento del fatto non rilevava soggettivamente quanto dedotto dal ricorrente".
 

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