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Cds: 'Distanziometro legge Veneto vale anche per sale scommesse'

16 dicembre 2016 - 11:25

Il Consiglio di Stato sottolinea che il distanziometro contenuto nella legge sul Gap della Regione Veneto vale anche per sale scommesse.

Scritto da Fm
Cds: 'Distanziometro legge Veneto vale anche per sale scommesse'

 


"La legislazione attuativa emanata dalla Regione Veneto, alla stregua di un’interpretazione sistematica e logica che, malgrado le espressioni letterali impiegate – in particolare nel comma 3 dell’art. 20 della legge n. 6 del 2015 – non può che essere riferita ad entrambe le attività, fonti entrambi di rischi di diffusione della ludopatia".


Lo sottolinea il Consiglio di Stato nel respingere il ricorso di un esercente contro la diffida ad esercitare l’attività di raccolta scommesse disposta dal Comune di Mogliano Veneto (Tv) per violazione delle norme del regolamento comunale per i giochi leciti, ed in particolare per violazione della distanza minima di 500 metri del centro scommesse dai 'luoghi sensibili', in attuazione della normativa regionale veneta sulla materia.


Un atto illegittimo per il ricorrente per cui "il potere conferito alle amministrazioni comunali di individuare distanze minime da luoghi sensibili si riferisce alle sale pubbliche da gioco autorizzate ai sensi dell’art. 86 del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per cui la diffida impugnata, fondata su una norma secondaria che ha esteso l’ambito di applicazione delle distanze minime anche ai centri di raccolta delle scommesse ex art. 88 del medesimo testo unico, sarebbe illegittima sotto questo profilo".

Ma i giudici del Consiglio di Stato ricordano che si prevede che "i Comuni regolamentino le distanze minime da luoghi sensibili (istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili e impianti sportivi e 'altri luoghi sensibili'), il rispetto delle quali è condizione per 'autorizzare nuove sale giochi o la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo'. L’intervento normativo regionale in esame è chiaramente riconducibile all’azione di contrasto alle patologie legate al gioco d’azzardo patologico, di cui si fa espressa menzione nel citato primo comma dell’art. 20, e dunque si colloca nell’ambito della legislazione nazionale di cornice in materia. In particolare quest’ultima è stata introdotta con il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189), il cui art. 7 (rubricato 'Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l’attività sportiva non agonistica') pone a carico non solo dei gestori di sale da gioco ma anche di 'centri di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi' gli obblighi di informazione circa i rischi per la salute derivanti dalle attività da loro svolte (comma 5 dell’art. 7 citato)".
 

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