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Cassazione: 'Sì a sequestro probatorio di totem illegale per gioco online'

30 dicembre 2016 - 10:45

La Corte di Cassazione conferma legittimità del sequestro probatorio di un totem illegale utilizzato per il gioco online.

Scritto da Fm
Cassazione: 'Sì a sequestro probatorio di totem illegale per gioco online'

 

"Il decreto di sequestro probatorio di cose costituenti corpo di reato o cose pertinenti ai reato deve essere necessariamente sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti".

 

Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, che ha confermato il sequestro probatorio di un apparecchio da intrattenimento elettronico, tipo Totem, denominato Shoponline e della somma in contanti di 70 euro, emesso dal Pubblico ministero del Tribunale del riesame di Ferrara.


LA DIFESA - Secondo la difesa del ricorrente il sequestro sarebbe illegittimo per "l'insussistenza degli illeciti ascritti all'indagato poiché l'apparecchio sequestrato sarebbe una semplice postazione di accesso a internet e il rapporto tra cliente e bookmaker avverrebbe senza alcuna attività di intermediazione da parte dell'esercente, dal momento che l'interfaccia semplificata dell'Intemet Point offrirebbe alcune risorse immediatamente raggiungibili e che in ogni caso non sarebbe stato accertato il profilo relativo alla intermediazione".

 

"RACCOLTA NON AUTORIZZATA" - Ma per i giudici della Cassazione la "motivazione offerta dai giudici di merito appare adeguatamente articolata e del tutto immune da vizi logici, in ogni caso ben lungi dall'essere mancante o apparente". Il Tribunale del riesame, infatti, "ha argomentato da un lato la sussistenza del fumus alla stregua di un adeguato compendio indiziario (costituito dagli esiti del sopralluogo eseguito dalla Guardia di Finanza e dalle dichiarazioni di un giocatore, il quale aveva riferito di avere ricevuto le istruzioni per il gioco da una dipendente dell'esercizio pubblico gestito dalla ricorrente, con la spiegazione che i punti eventualmente accumulati con il gioco potevano essere utilizzati per riscuotere i premi), dal quale è emerso che all'interno del locale era presente un apparecchio elettronico dotato di monitor con tecnologia touchscreen, denominato Shoponline, dotato di dispositivo per l'introduzione di banconote il quale consentiva di accedere, tramite il motore di ricerca Google, a un sito internet per mezzo del quale era possibile effettuare delle giocate che consentivano delle vincite, benché non in denaro quanto piuttosto di beni presenti nel negozio online. Sul punto, i provvedimenti impugnati hanno argomentatamente ravvisato un insieme di elementi indiziari sussumibili nella cornice degli artt. 718 cod. pen. e 4 L. 401/89, motivando adeguatamente sia in ordine alla presenza di un'organizzazione, ancorché dalla struttura embrionale (costituita dal collegamento dell'apparecchio alla rete internet e, tramite questa, ad una piattaforma di raccolta di gioco a distanza; installazione del Totem da parte di ulteriore società), diretta alla raccolta vietata di gioco a distanza in forme non autorizzate, sia in relazione al fine di lucro, essendo sufficiente la presenza di un guadagno economicamente apprezzabile e confutando, sulla base di specifiche emergenze costituite dalle dichiarazioni di un cliente e della stessa ricorrente, la tesi difensiva dell'estraneità dell'esercente che si limita a fornire l'accesso a intemet. E del resto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, integra il reato di cui all'art. 4-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, l'installazione presso esercizi pubblici, in assenza di autorizzazione amministrativa, di apparecchi terminali collegati alla rete internet per l'effettuazione di giochi d'azzardo a distanza", si legge nella sentenza.
 

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