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Tar Sicilia: 'No licenza scommesse se messa al servizio di pregiudicati'

10 gennaio 2017 - 11:50

Il Tar Sicilia rigetta ricorso contro la revoca della licenza per la raccolta di scommesse a 'prestanome' di soggetti pregiudicati.

Scritto da Fm
Tar Sicilia: 'No licenza scommesse se messa al servizio di pregiudicati'

 

"L’impugnato provvedimento sfugge alle censure proposte con il primo motivo di ricorso, in quanto, se è vero che 'il possesso del requisito della buona condotta non può essere messo in discussione solo per l'esistenza di un rapporto di parentela' (Tar. Puglia - Lecce Sez. I, Sent., 15 giugno 2011, n. 1066), nel caso di specie sussiste invece una trama argomentativa circostanziata più che sufficiente per far ritenere che l’autorizzazione poi revocata sia stata strumentalmente posta al servizio degli interessi di soggetti che mai avrebbero potuto conseguirla".

 

Questa una delle motivazioni per cui il Tar Sicilia ha rigettato il ricorso di un esercente contro il provvedimento con il quale la Questura di Enna ha decretato la revoca della licenza per raccolta di scommesse.


Secondo quanto rilevato dalla Questura, un "complessivo quadro indiziario che aveva fatto ritenere alla competente autorità di Pubblica sicurezza altamente probabile che l'esercente, essendo incensurato, costituisca la classica figura del prestanome nella gestione dell’attività di raccolta scommesse, tipico espediente rivolto ad eludere l’ostacolo rappresentato dalle condizioni soggettive" di due pregiudicati suoi soci in affari, "ai quali certamente non poteva essere rilasciato alcun titolo di polizia a causa dei loro pregiudizi penali”.

Secondo i giudici è da respingere anche il secondo motivo di ricorso che "lamenta la violazione di plurime norme della L. n. 241/1990 ed il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria che ne sarebbe derivato, in particolare perché l’Amministrazione intimata non avrebbe assolto 'l’obbligo di valutare le memorie scritte e i documenti prodotti dall’interessato, ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento e di dare conto, nella motivazione del provvedimento finale, delle ragioni che l’hanno indotta a non accogliere quanto rappresentato e difeso dal privato'.
Osserva però il Collegio che la possibilità di scrutinare il calendato vizio risulta subordinata al sussistere agli atti di causa delle osservazioni consistenti e particolareggiate trasmesse dal ricorrente con le controdeduzioni citate menzionate a p. 16 del ricorso, che in quanto atto redatto dallo stesso ricorrente era suo onere allegare all’atto introduttivo del giudizio, o agli altri defensionali prodotti in corso di causa.
Ma poichè nulla di tutto ciò è accaduto nel caso concreto, anche il secondo motivo di ricorso viene respinto, essendo sufficiente a garantire il rispetto delle norme sopra indicate il passo della motivazione del provvedimento impugnato secondo cui dalle controdeduzioni dell’interessato… non emergono motivazioni idonee a far mutare il precedente orientamento assunto da questa Autorità di P.S.”
 

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