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Cassazione: 'Scommesse, assistenza ai clienti non è intermediazione'

01 marzo 2017 - 10:08

La Corte di Cassazione annulla la condanna di un esercente che aveva assistito un cliente che non riusciva ad accedere al suo conto scommesse.

Scritto da Redazione
Cassazione: 'Scommesse, assistenza ai clienti non è intermediazione'

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza, con rinvio per nuovo esame, della Corte di appello di Lecce che confermava la condanna di un'esercente a due mesi di reclusione per l'esercizio abusivo della raccolta abusiva di scommesse su competizioni calcistiche ed altre attività sportive in assenza di concessione, autorizzazione o licenza di cui all'articolo 88 testo unico leggi di pubblica sicurezza.

"L'allestimento di un internet point dedicato interamente ed esclusivamente alla raccolta delle scommesse online, al fine di intercettare i giocatori e sollecitare la stipula di contratti di scommessa con un bookmaker - ricordano i giudici - dà luogo ad un'attività organizzata con funzione intermediatrice in funzione di quest'ultima, idonea ad integrare, in assenza di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'art. 88 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), il reato di cui all'art.4, comma quarto bis, della legge 13 dicembre 1989 n. 401. (Sez. 3, n. 35067 del 12/04/2016 - dep. 19/08/2016, Ranucci e altro, Rv. 26773601; nello stesso senso Sez. U, n. 23271 del 26/04/2004 - dep. 18/05/2004, Corsi, Rv. 22772601)". 

"Nel caso in odierno giudizio la sentenza impugnata (e la sentenza di primo grado) non contiene adeguata motivazione sulla sussistenza dell'attività organizzata con funzione di intermediazione della ricorrente con il bookmaker; inoltre sussistono prove testimoniali contrarie, non analizzate dalla decisione, per ritenerle non veritiere o non rilevanti nel caso in giudizio", sottolinea la Cassazione.
L'esercente infatti si è limitata ad assistere un cliente che non riusciva ad entrare nel suo conto gioco ma "non risulta accertato se la ricorrente avesse o no un suo conto gioco, sul quale far confluire, in maniera organizzata, le scommesse di chi non avesse avuto un proprio conto", si legge nella sentenza. Infatti, se il cliente "poteva tranquillamente giocare sul suo conto non si comprende perché la ricorrente (movente) avrebbe dovuto giocare su altro conto; del conto utilizzato per la giocata in oggetto nemmeno il titolare è stato individuato. La sentenza non contiene sul punto alcuna motivazione e potrebbe essersi trattato di un mero errore materiale, come denunciato con l'atto di appello. Se il conto utilizzato fosse di altro giocatore nessuna attività organizzata di intermediazione potrebbe configurarsi. L'attività organizzata potrebbe risultare da un eventuale conto; sempre utilizzato dalla ricorrente per le giocate di chi era senza conto proprio. Ma questo non risulta accertato nella sentenza impugnata. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte è univoca: 'Il reato di cui all'art. 4, commi 1 e 4 bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401 (svolgimento di attività organizzata per l'accettazione e la raccolta di scommesse in assenza di licenza o per favorire tali condotte) è integrato dalla condotta di organizzazione, esercizio e raccolta di scommesse realizzata dal soggetto che, dopo averle raccolte dai privati senza la licenza richiesta dall'art. 88 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, convoglia le scommesse su di un conto corrente di comodo a lui intestato, in maniera tale da apparire lo scommettitore in luogo di quello reale" (Sez. 3, n. 25828 del
03/03/2016 - dep. 22/06/2016, Russo e altro, Rv. 26782601)".
 

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