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Scommesse, Cassazione annulla sequestri: 'Rinvio al merito'

21 marzo 2017 - 14:50

La Cassazione annulla i decreti di sequestro preventivo emessi a carico di due agenzie di scommesse e rinvia ai tribunali di merito.

Scritto da Fm
Scommesse, Cassazione annulla sequestri: 'Rinvio al merito'

"L'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale che procederà (nell'esercizio dei poteri riconosciutigli per legge nella fase dell'impugnazione cautelare, e dunque potendo sempre utilizzare e valutare, oltre che la documentazione e gli accertamenti tecnici sul punto già in atti, anche
ulteriori elaborati tecnici sempre producibili dalle parti) a nuovo esame sulla base di quanto sin qui esposto con ampia facoltà di valorizzare, oltre ai parametri sopra indicati a titolo esemplificativo, ogni altro parametro ritenuto necessario e funzionale ad esprimere una valutazione in ordine alla proporzionalità o meno della misura in oggetto al fine di farne discendere la valutazione sulla concreta natura discriminatoria nei confronti dell'operatore straniero".

 

Questo il principio che accomuna due sentenze della Corte di Cassazione che ha annullato i decreti di sequestro preventivo emessi dai giudici per le indagini preliminari presso i tribunali di Mantova e Santa Maria Capua Vetere (Ce) relativi ad alcune attrezzature strumentali di due aziende, utilizzate per la raccolta di scommesse sportive o su altri eventi, rinviando al merito agli stessi tribunali.
 

I giudici ricordano che "sulle questioni relative alla configurabilità del delitto previsto dall'art. all'art. 4, commi 1 e 4-bis, della I. 13 dicembre 1989, n. 401 nell'ipotesi in cui l'autorizzazione di polizia sia stata
negata per mancanza della concessione, a sua volta imputabile alle previsioni discriminatorie del bando per il rilascio della stessa, questa stessa Sezione si è recentemente pronunciata, affermando il principio di seguito riportato: in tema di giochi d'azzardo, non è configurabile il reato di raccolta di scommesse in
assenza di licenza di pubblica sicurezza, da parte del soggetto che operi in Italia per conto di operatore straniero privo di concessione per non aver partecipato alle gare per l'assegnazione indette ai sensi del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in L. 26 aprile 2012, n. 44, a causa della non conformità del regime concessorio interno agli artt.49 e 56 Tfue nella interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia (Sentenza 28 gennaio 2016, causa C-375/14; Ordinanza 7 aprile 2016, cause C-201/14 e C-214/14), secondo la quale detti articoli ostano ad una disposizione restrittiva interna che imponga al concessionario di giochi d'azzardo di cedere a titolo non oneroso, all'atto della cessazione dell'attività per scadenza dei termini della concessione, l'uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, qualora detta restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell'obiettivo effettivamente perseguito da tale disposizione (Sez. 3, n. 43955 del 15/09/2016, dep. 18/10/2016, Tornassi, Rv. 267936)".
 
In virtù di tale principio di diritto, integralmente condiviso dal  Collegio, "il giudice nazionale è chiamato ad operare una valutazione in ordine alla eccedenza o meno della disposizione prima citata rispetto agli obiettivi perseguiti e dunque alla proporzionalità della misura della cessione gratuita obbligatoria dei
beni strumentali, valutando il grado di 'antieconomicità' derivante dalla 'virtuale' partecipazione, per i bookmaker stranieri, alle gare indette a seguito del d.l. n. 16 del 2012 sulla base, tra gli altri, ed esemplificativamente, oltre che del necessario parametro, individuato non in via esclusiva dalla stessa Corte di giustizia, del valore venale dei beni da impiegare, anche del profitto ragionevolmente ricavabile dall'attività di raccolta delle scommesse, secondo un giudizio di tipo prognostico ricavabile da criteri legati all'id quod plerumque accidit.
Una valutazione siffatta, tuttavia, non è stata in alcun modo compiuta dai giudici samaritani, i quali si sono limitati ad affermare l'estrema 'genericità' delle disposizioni censurate, la quale non consentirebbe alcuna 'verifica in astratto' delle ragioni poste a fondamento della richiesta di acquisizione dei beni, sicché
dovrebbe concludersi nel senso che le stesse non sarebbero proporzionate rispetto all'obiettivo di contrasto del gioco d'azzardo e della criminalità organizzata".
 
 

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