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Tar Calabria: 'Scommesse, no licenza Tulps senza buona condotta'

23 marzo 2017 - 10:14

Il Tar Calabria ribadisce che il requisito della buona condotta è fondamentale per ottenere la licenza ex art. 88 Tulps per la raccolta delle scommesse.

Scritto da Fm
Tar Calabria: 'Scommesse, no licenza Tulps senza buona condotta'

 

Se non si può dimostrare di possedere il requisito della "buona condotta" non si può esercitare la raccolta di scommesse. E' questo il principio su cui si basa l'ordinanza con cui il Tar Calabria ha respinto il ricorso del titolare di un punto scommesse operante per un bookmaker straniero regolarizzato contro  il decreto con cui la Questura di Reggio Calabria non ha concesso la licenza ex articolo 88 Tulps necessaria per esercitare la raccolta.


I giudici hanno confermato il provedimento ricordando che dalla lettura degli atti emerge che "un prossimo congiunto del ricorrente è rimasto coinvolto in vicende giudiziarie per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope; ed è stato, ulteriormente, sottoposto ad Avviso orale del Questore ed alla misura di prevenzione della Sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza" e che dalle informative di Polizia si evidenzia che il ricorrente è stato "frequentemente controllato in compagnia di persone, nominativamente indicate, che annoverano gravi precedenti penali e di polizia, fra cui ricettazione, favoreggiamento, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, associazione per delinquere, detenzione abusiva di armi, furto aggravato, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, rissa, lesioni personali, omicidio colposo, produzione e traffico di sostanze stupefacenti".


Infine "pur essendo l’appello cautelare sicuramente fondato nella parte in cui evidenzia l’insussistenza di condanne a carico del fratello dell’appellante, non è tuttavia in grado, quanto meno all’attuale stato del contraddittorio, di diradare le perplessità legate alle numerosissime 'frequentazioni' di soggetti
aventi precedenti penali anche gravi, rilevate dagli organi di polizia e poste a base del rigetto”.
 

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