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Sambaldi (As.Tro): 'Gioco illegale, servono norme più restrittive'

10 aprile 2017 - 09:46

L'avvocato Chiara Sambaldi, del Centro studi As.Tro, chiede misure più restrittive per contrastare la raccolta illegale di gioco.

Scritto da Redazione
Sambaldi (As.Tro): 'Gioco illegale, servono norme più restrittive'

 


"I dati resi noti dal Comandante Generale della Guardia di Finanza, in audizione in Commissione Finanze della Camera, relativamente agli interventi eseguiti nel 2016 nel settore dei giochi e delle scommesse (6.401 soggetti verbalizzati per violazioni in materia e 255 deleghe d'indagini concluse), se da un lato danno la percezione delle dimensioni dei fenomeni illegali presenti sul territorio, dall'altro non offrono una visione realistica dell'effettiva capacità interruttiva dei fenomeni stessi.
Ciò è confermato dalle innumerevoli notizie di dissequestri, archiviazioni, assoluzioni e soprattutto dalla persistenza e mancata riduzione dei fenomeni stessi, i quali si reinventano, si riciclano ma non demordono". Lo sottolinea l'avvocato Chiara Sambaldi, del Centro studi As.Tro.


"Si apprende, quotidianamente, di sequestri e di denunzie a carico di esercizi abusivi ed illegali che offrono giochi e scommesse non autorizzati ovvero gestiscono apparecchi da gioco illegali sovente, appunto, con connotazione criminale essendo ormai, quello in questione, notoriamente, uno dei business nei quali investe con predilezione la criminalità organizzata.
E' di alcuni giorni fa il comunicato stampa del Servizio Centrale Operativo della Direzione Anticrimine in merito all'operazione denominata 'Reset' e la notizia dell'operazione 'Ndrangames' della Procura di Potenza che ha fatto emergere un sistema messo in piedi dai clan calabresi e lucani protetto da una sofisticatsissima rete di server e colud stranieri e con un meccanismo di accesso realizzato da hacker italiani ed europei di altissimo livello. Guadagno annuo stimato in circa 593 milioni di euro", afferma ancora Sambaldi.


"D'altro canto, sono altrettanto numerose le notizie di dissequestri ed assoluzioni per il reato di raccolta abusiva di giochi e scommesse, punito dall'art 4 della legge n 401/89, norma che si imbatte in un orientamento prevalente, consolidato e pressoché univoco della giurisprudenza che la 'disapplica' per contrasto con i principi europei. Si va, quindi, verso la prospettiva di esclusione sistematica dell'elemento soggettivo del reato per ignoranza scusabile della legge penale.
Dovrebbero, quindi, essere approntate misure per rendere meno allettante svolgere attività di raccolta di giochi in violazione della normativa vigente anche, e soprattutto, per contrastare e prevenire i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata.
Prima, e a prescindere da interventi normativi finalizzati ad un riordino dell'offerta di gioco sul territorio, potrebbero essere avviate analisi e studi in seno ad un tavolo tecnico inter-istituzionale per individuare criteri e modalità per creare, ex novo, una reale ed effettiva efficacia repressiva della normativa che sanziona la raccolta non autorizzata di giochi e scommesse.
Soltanto agendo con la leva della deterrenza, sia in sede penale che amministrativa, si potrà immaginare un futuro mercato dei giochi non falsato nelle elementari regole di leale concorrenza tra operatori e quindi più perfomante anche dal punto di vista delle entrate erariali e più sicuro per i cittadini.
Potrebbe farsi strada l'ipotesi di riformulare integralmente e semplificare l'attuale normativa sanzionatoria, costruendo un sistema preventivo e repressivo efficace e all'altezza dei beni e interessi pubblici preminenti da tutelare (salute pubblica, ordine pubblico, prevenzione della degenerazione criminale, entrate erariali).
Vale la pena citare, essendo emblematica, una fattispecie concreta nella quale un pubblico ministero di Bologna ha di recente chiesto l'archiviazione di un procedimento penale a carico del gestore di un centro collegato ad un operatore estero raccogliente scommesse senza titoli abilitativi.
La richiesta di archiviazione si fonda sulla 'particolare tenuità del fatto', quindi, richiamando una causa di non punibilità introdotta dal Dlgs 16 marzo 2015 n. 28, e prevista dall'art 131 bis c.p", ricorda l'avvocato.

"Ebbene, in ragione della pena massima prevista per il reato in questione (inferiore a 5 anni di reclusione), il Pm, alla luce degli elementi emersi e valorizzati nella percezione di offensività dei beni giudici protetti, ha ritenuto di escludere la rilevanza penale dell'attività, invero continuativa e sistematica, posta in essere dal centro in questione, regolarmente aperto al pubblico.
Il Pm ha evidenziato, in particolare: che i fatti di reato sono avvenuti con modalità della condotta non particolarmente gravi e produttivi di danno o pericolo esigui; che l'offesa appare in concreto di particolare tenuità ed il comportamento contestato non abituale.
La Suprema Corte di Cassazione aveva, invece già avuto modo di evidenziare, in una fattispecie assimilabile, per il reato di cui all'art. 4 della legge n. 401/89, che la richiesta di applicazione della suddetta causa di non punibilità non può essere accolta giacché la natura stessa della contestazione - relativa allo svolgimento continuativo di un'attività organizzata in difetto di autorizzazione - comporta l'abitualità della condotta che non si esaurisce in uno specifico momento, quale comportamento istantaneo, ma si sviluppa nel corso del tempo, senza soluzione di continuità (cfr. Cass. Sez III, 31.08.16 n. 35870).
Alla luce dei concreti rischi degenerativi criminali, evidenziati anche dal X Comitato della Commissione Antimafia (relazione luglio 2016), nonché dei rischi connessi al riciclaggio di denaro di provenienza illecita, come emerso dall'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo del Comitato per la Sicurezza Finanziaria del MEF del 2014 (e, peraltro, recepiti nel nuovo schema di Dlgs al vaglio parlamentare), non appare, in ogni caso, ammissibile che i reati speciali afferenti il settore vengano sanzionati in misura tale da escluderne ogni deterrenza (pena massima tre anni di reclusione)", conclude Sambaldi.

 

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