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Tar Veneto: 'Diniego licenza scommesse, motivi siano adeguati'

16 maggio 2017 - 15:06

Per il Tar Veneto i rapporti di parentela con un pregiudicato non bastano a motivare diniego della licenza per la raccolta di scommesse.

Scritto da Fm
Tar Veneto: 'Diniego licenza scommesse, motivi siano adeguati'

 

"L'atto impugnato sconta un evidente deficit istruttorio e motivazionale, essendo stato emesso senza il dovuto accertamento di tutte le circostanze e gli elementi oggettivi degli episodi evocati".

Questa la motivazione con cui il Tar Veneto ha accolto il ricorso del titolare di una società di gioco contro la Questura di Venezia per il diniego dell’autorizzazione ex art. 88 Tulps per l’esercizio dell’attività di raccolta scommesse per le relazioni di parentela e delle frequentazioni con soggetti pregiudicati.

Secondo la Questura "il tipo di attività richiesta ben si presta ad illecite movimentazioni di denaro, e i locali possono considerarsi facile ed idoneo luogo di incontro o di contatto, anche mediato tra appartenenti alla criminalità organizzata", tutte circostanze per cui sarebbe altamente probabile che il ricorrente "sia il cosiddetto 'prestanome' nella gestione dell’attività di raccolta scommesse, espediente rivolto ad eludere l’ostacolo costituito dalle condizioni soggettive di chi intende gestire un esercizio".


I giudici amministrativi però sottolineano che se da un canto "gli artt. 8-13 del TU n. 773 del 1931 assegnano un'ampia sfera di discrezionalità all'Autorità di pubblica sicurezza in ordine al diniego o alla revoca delle licenze o autorizzazioni ivi contemplate, al tempo stesso hanno pure previsto la necessità di una adeguata motivazione al riguardo: di conseguenza non può ritenersi che la mera sottoposizione dell'interessato a un'indagine penale e/o l’essere parenti di soggetti pregiudicati possano comportare ex se la perdita del requisito della buona condotta, dovendo quest'ultima essere valutata in concreto e in relazione alla prevedibilità ragionevole e motivata circa l'abuso dell'autorizzazione. In sostanza, la ratio alla base della normativa che disciplina le autorizzazioni di polizia risiede nell'opportunità di evitare che le stesse vengano rilasciate a soggetti che, per i loro comportamenti pregressi, denotino scarsa affidabilità, potendo in astratto costituire un pericolo per l'incolumità e l'ordine pubblico. Se ciò è vero, è tuttavia necessario che i precedenti comportamenti del richiedente siano assolutamente sintomatici dell’inaffidabilità del soggetto, e cioè che il dubbio di abuso sia sostenuto da elementi oggettivi e certi (cfr. Tar Brescia, II, 9.5.2016 n. 630, Tar Lecce, I, 13.10.2014 n. 2478).
Analizzando il caso concreto, l'Amministrazione ha posto a base del diniego una serie di fatti che non appaiono sufficientemente approfonditi né valutati in rapporto al loro effettivo spessore, tenuto conto che a carico del ricorrente sono assenti sia precedenti giudiziari che carichi pendenti".
 

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