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Cds: 'Comune Milano, distanziometro non vale per sale scommesse'

16 giugno 2017 - 10:48

Il Consiglio di Stato annulla equiparazione fra sale da gioco e scommesse contenuta nel regolamento edilizio del Comune di Milano.

Scritto da Fm
Cds: 'Comune Milano, distanziometro non vale per sale scommesse'

 


"Le prescrizioni del regolamento edilizio comunale che collidano con le disposizioni di una legge regionale sono illegittime".
Questo il principio con cui il Consiglio di Stato ha respinto una serie di ricorsi del Comune di Milano contro alcune società di gioco per la riforma della sentenza del Tar Lombardia del 2015 relativa alla diffida all'apertura di sala giochi e scommesse e alla collocazione di apparecchi per il gioco lecito.


Al centro della controversia la scelta del Comune di Milano di estendere attraverso il regolamento edilizio il distanziometro contenuto nella legge regionale della Lombardia anche alle "semplici” sale scommesse non munite di apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 110 Tulps: una decisione non autorizzata dall’originario quadro normativo, secondo i giudici.


La sentenza ricorda che "il legislatore regionale ha esercitato una ben precisa opzione, riposante nel prevedere che i limiti di distanza possano prevedersi unicamente con riferimento alle 'sale da gioco e l’installazione di apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, emanato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773'; nell’ambito della propria discrezionalità il legislatore regionale ha quindi ritenuto che le sale scommesse (cioè quelle che non contengono gli apparecchi di cui al richiamato comma 6 dell’art. 110 Tulps non siano assoggettabili a tale limite; posto che il Comune ricava la propria potestà amministrativa in materia dalla legge regionale suddetta (art. 5 comma II) e che non vi sono altre disposizioni di legge regionale che tale potestà direttamente gli attribuiscono, non può che concludersi che tale potestà esercitata mercè l’approvazione dell’art. 13, comma 7, del nuovo Regolamento edilizio del comune di Milano il quale prevede esplicitamente che 'l’apertura delle sale scommesse di cui all’art. 88 del Tulps è parimenti soggetta alle disposizioni e modalità previste dal presente articolo per le sale gioco' sia illegittima per contrasto rispetto alla fonte superiore.
Infatti, una volta accertato che il dettato della legge regionale è univoco nell’ escludere dai limiti distanziometrici le sale scommesse di cui all’art. 88 del Tulps e che il richiamo ivi contenuto all’art. 110 comma 6 Tulps non è estensibile in via interpretativa (trattasi di materia di ordine pubblico, e le indicazioni del legislatore nazionale non sono modificabili né estensibili per il tramite di una legge regionale) una conclusione contraria a quanto sinora rappresentato (anche alla luce degli argomenti prospettati dal Comune nella memoria in ultimo depositata) non appare possibile, in quanto: a) occorre muovere dal presupposto che si controverte in ordine ad una norma generale ed astratta contenuta nel regolamento comunale, fondata esclusivamente sul dato oggettivo della 'natura' dell’attività che si intende esercitare e della distanza della medesima rispetto ai c.d. 'plessi sensibili': non sono state rappresentate, infatti, né sono emerse, specifiche problematiche emerse sul territorio comunale che rendano necessaria la prescrizione contenuta nel regolamento comunale al fine di garantire lo sviluppo dell’ordinata e 'salubre' convivenza della comunità; la legge regionale suddetta affida al Comune il limitato compito di cui al comma II dell’art. 5; la 'assoluta equiparazione' tra giuochi leciti ex art. all’articolo 110, comma 6 Tulps e sale scommesse di cui all’art. 88 del Tulps (che l’appellante comune di Milano trae da un inciso contenuto nella motivazione della sentenza n. 5327 del 16 dicembre 2016 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato) non tiene conto della circostanza che il comma 10 dell’art. 7 del decreto legge 13 settembre 2012, n.158 (c.d. 'Decreto Balduzzi' ) 'riserva' la progressiva ricollocazione dei punti di raccolta del giuoco unicamente alle sale contenenti gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 Tulps".
 
 
"Visto che, come si è ora detto, tra le sale gioco (slot machine e videolottery) e le sale scommesse intercorre in fondo una certa qual differenza, ad avviso del Collegio non sussistono allora i presupposti per sollevare d’ufficio la questione di legittimità costituzionale della normativa con la quale il legislatore regionale lombardo nella sua discrezionalità ha ritenuto di escludere dal perimetro dell’applicabilità dei limiti distanziometrici le sale scommesse.
In altri e più chiari termini, la disciplina regionale delle distanze da obiettivi sensibili (come la Corte costituzionale ha insegnato) può essere uniforme, e cioè trattare allo stesso modo sale giochi e sale scommesse ai fini di prevenire la ludopatia; ma siccome non si può negare che tra le due attività (gioco con apparecchio tipo slot/ raccolta scommesse su eventi futuri) esiste una certa differenza di base, allo stato non sembra al Collegio che la opposta scelta privilegiata dalla regione Lombardia travalichi – almeno in misura qui apprezzabile- i confini della discrezionalità legislativa.
Quanto sopra, ovviamente, dal punto di vista giuridico, non competendo al Collegio di affrontare le delicate e tuttora controverse implicazioni sociologiche e antropologiche della distinzione.
Da quanto sopraevidenziato, discende che: va tenuto conto che la disposizione del regolamento edilizio comunale di Milano è incentrata unicamente sul fattore distanza delle sale scommesse da obiettivi sensibili; a fronte di tale constatazione, avendo la regione Lombardia esercitato la propria discrezionalità legislativa in materia a competenza concorrente nei termini suddescritti, ciò implica che il regolamento suddetto collida con detta prescrizione e debba pertanto essere dichiarato illegittimo; correttamente, il Tar ha fatto presente che al Comune spetterebbe una residua possibilità di disciplinare la problematica laddove, nell’ambito delle competenze urbanistiche ed edilizie affidate dalla Regione, fosse intervenuto in materia di allocazione delle sale scommesse, al fine di garantire lo sviluppo dell’ordinata e 'salubre' convivenza della comunità di riferimento, in caso di specifiche problematiche emerse sul territorio comunale o su parti di esso; ciò, però, nel caso di specie non è avvenuto, non in virtù della circostanza che la norma asseritamente 'preclusiva' è contenuta nel regolamento edilizio (il che di per sé, si ripete, non avrebbe portata dirimente in senso negativo) ma perché nessun riferimento a tali problematiche è ivi contenuto, il che implica che la statuizione del Tar impugnata meriti conferma", conclude il Consiglio di Stato.
 

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