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Cassazione: 'Installare totem non è un reato penale'

22 giugno 2017 - 12:41

La Corte di Cassazione ricorda che l'installazione di totem non è un reato penale, previste solo sanzioni amministrative.

Scritto da Fm
Cassazione: 'Installare totem non è un reato penale'

 

"Il fatto contestato nel presente procedimento deve ritenersi comunque non più previsto dalla legge come reato, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Non deve farsi luogo alla trasmissione degli atti all'autorità competente alla eventuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, in mancanza di una specifica disposizione che la preveda".


Su questa base la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio, "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", la sentenza con cui Tribunale di Vicenza ha condannato un'esercente "alla pena dell'ammenda, per il reato di cui all'art. 4 della legge n. 401 del 1989, per avere, in qualità di titolare di un bar, partecipato alla raccolta a distanza senza autorizzazione di offerte di gioco mediante tre apparecchi 'totem', collegati via internet alla piattaforma di un sito non autorizzato dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nella libera disponibilità dei clienti".


La normativa di settore, ricordano i giudici ha "subito una decisiva modifica ad opera
dell'art. 1, comma 923, della legge n. 208 del 2015, il quale ha previsto che 'Ferma restando l'applicazione dell'articolo 1, comma 646, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in caso di violazione dell'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il titolare dell'esercizio è punito con la sanzione amministrativa di euro 20.000; la stessa sanzione si applica al proprietario dell'apparecchio. Il divieto di cui al precedente periodo e la sanzione ivi prevista si applicano, altresì, nell'ipotesi di offerta di giochi promozionali di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, per il tramite di qualunque tipologia di apparecchi situati in esercizi pubblici idonei a consentire la connessione telematica al web. Il titolare della piattaforma dei giochi promozionali è punito con la sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 100.000'.
Dunque, la disposizione appena riportata espressamente depenalizza, prevedendo
una sanzione amministrativa la violazione dell'articolo 7, comma 3-quater, del decreto Balduzzi, il quale si riferisce - come visto - alle apparecchiature che, consentano ai clienti di giocare su piattaforme di concessionari online. Inoltre, essa estende il regime sanzionatorio amministrativo ai giochi promozionali di cui al decreto legislativo n. 70 del 2003, effettuati per il tramite di apparecchi situati in esercizi pubblici, tra i quali devono intendersi ricompresi i "totem" che consentano giochi che non rientrano nelle categorie contemplate dal richiamato art. 1, comma 2, lettera g), del d.lgs. n. 70 del 2003".
 
 
Infine, si legge nella sentenza della Cassazione, "manca nella sentenza impugnata la descrizione delle caratteristiche dei giochi che potevano essere effettuati con gli apparecchi 'totem' messi a disposizione del pubblico nel bar gestito dall'imputata. Ma tale lacuna descrittiva risulta irrilevante ai fini penali. Infatti, qualora gli apparecchi consentano giochi promozionali rientranti nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 70 del 2003 deve trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all'art. 1, comma
923, della legge n. 208 del 2015; qualora gli stessi consentano, invece, giochi d'azzardo, deve trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all'art. 110, comma 9, lettera c), del Tulps".
 

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