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Ctd: Il Tribunale di Livorno conferma il sequestro di un centro Betn1

19 marzo 2016 - 08:56

Nessuna discriminazione della società Sogno di Tolosa Ltd rispetto al Bando di Gara Monti.

Scritto da Redazione
Ctd: Il Tribunale di Livorno conferma il sequestro di un centro Betn1

 

In attesa della sentenza con la quale la Corte di Cassazione si esprimerà applicando i principi della sentenza sul caso Laezza della Cgue del 28 gennaio scorso, alcuni tribunali si pronunciano sulle posizioni giuridiche di operatori che non hanno partecipato al bando di gara Monti e non hanno aderito alla regolarizzazione fiscale per emersione, i cui termini sono stati riaperti con la legge di stabilità per il 2016.

 

Il Tribunale del riesame di Livorno, con ordinanza del 12 marzo scorso, ha confermato il sequestro preventivo di un centro di raccolta scommesse con insegna 'Betn.1' operante in collegamento con la società maltese Sogno di Tolosa Ltd.

 

Il Collegio ribadisce la piena legittimità del sistema italiano che prevede il rilascio di apposita concessione dell'Adm e autorizzazione di PS ex art 88 Tulps per poter legittimamente raccogliere scommesse sul territorio nazionale. 

 
Viene poi richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione per cui "esula da una mera attività transfrontaliera quella del soggetto che non si limiti a trasmettere dati ed a fornire supporto tecnico, ma provveda con una propria attività organizzata e proprie strumentazioni ad agevolare il giocatore e rendergli possibile di svolgere la giocata, riscuota il denaro dagli scommettitori, paghi anche le vincite e svolga anche attività di trasmissione della quota delle giocate spettanti alla società estera che effettivamente organizza i giochi", come accertato nel caso di specie.
 
La circostanza che la società Sogno di Tolosa Ltd sia titolare di una regolare autorizzazione rilasciatagli dallo Stato di Malta non assume alcuna valenza, giacché, nel caso di specie, ciò che rileva, ai fini della configurabilità del reato contestato, è l'assenza in capo alla predetta società della concessione ministeriale per lo svolgimento dell'attività di scommesse in Italia, per mancata partecipazione al bando di gara c.d. Monti e l'insussistenza di "alcun  trattamento discriminatorio ai danni di detta società derivante dalle disposizioni contenute nel DL 16/12".
 
Il Tribunale labronico evidenzia, in particolare, l'erroneità dell'affermazione secondo la quale sulla base della suddetta sentenza Biasci della CGUE, la  mera attività transfrontaliera di trasmissione di dati sarebbe lecita a prescindere dal possesso delle prescritte autorizzazioni. Il principio affermato
nella suddetta sentenza, osserva il Collegio, si riferisce esclusivamente alle società concessionarie estere decadute dalla concessione di cui al cd Bando  Bersani del 2006, in applicazione della disposizione, ritenuta dalla CGUE discriminatoria, di cui all'art. 23 dello schema di convenzione. Tale principio quindi, non ha mai avuto portata generale e non opera nei confronti della società Sogno di Tolosa Ltd, che non risulta aver partecipato al cd  Bando Monti del 2012.
 
Con riferimento alla procedura di regolarizzazione fiscale per emersione prevista dalla legge di Stabilità 2016, il Tribunale evidenzia come anche in questo  caso nè la società nè l'indagato abbiano formulato istanza di regolarizzazione, essendosi l'indagato limitato a trasmettere una mera comunicazione dei dati  ai sensi dell'art. 1 comma 644 lett e) L.190/14. A detta del Collegio, tale dichiarazione non esclude la sussistenza del reato ipotizzato, così come esplicitamente previsto nella predetta norma e confermato  dalla Suprema Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 6709 del 19.02.16.
L'avvocato Chiara Sambaldi ha commentato: "Il provvedimento recepisce il più recente pronunciamento della Terza Sezione della Corte di Cassazione del 19  febbraio scorso che ha ribadito quali sono le sole ipotesi in cui è invocabile la contrarietà del sistema concessorio con le libertà eurounitarie al fine di  escludere l'applicazione della norma penale. E', inoltre, richiamato quanto affermato dal giudice di legittimità in ordine all'esclusione della portata  generale del principio affermato nella sentenza Biasci che va letto nel contesto della parte motiva della sentenza: la società maltese in oggetto non è  soggetto giuridico decaduto "illegittimamente" dalla concessione bensì società che non ha nemmeno partecipato al cd Bando Bersani. La società non risulta essere stata discriminata ed i suoi affiliati non possono invocare la disapplicazione della norma penale".

 

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