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Cassazione, GoldBet: “Confermata la peculiarità dei nostri Ctd”

26 marzo 2014 - 12:03

“Quanto stabilito dalla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione conferma, per la sesta volta su sei, la peculiarità di GoldBet e dei Ctd che operano con il Book austriaco, per i quali la norma penale di cui all'art. 4 legge 401/89 va disapplicata. La Suprema Corte ha confermato la necessità per i titolari dei Centri di sottoporsi al controllo di pubblica sicurezza, dunque di richiedere la licenza ex art. 88 Tulps e ottenere un diniego basato solo sulla carenza di concessione”.

Scritto da Amr
Cassazione, GoldBet: “Confermata la peculiarità dei nostri Ctd”

Così GoldBet commenta la sentenza riferita a fatti commessi a Gagliano del Capo sino al 25 ottobre 2008, dove un centro non aveva richiesto la licenza di Ps ed era stato per questo motivo condannato.

Nella sentenza si spiega che “l'articolo 4 della legge 401 del 1989 può essere disapplicato, con conseguente esclusione del reato a carico dei gestori dei punti di commercializzazione, sia con riferimento alla peculiare posizione della società Stanley International Betting Ltd, sia con riferimento alla posizione della società GoldBet Sportwetten GmbH di Innsbruck, nel caso in cui il punto di commercializzazione sia gestito in forza di un rapporto contrattuale con la società Goldbet Sportwetten GmbH di Innsbruck, l'applicazione della sanzione penale è esclusa”. Poco sotto la Cassazione ribadisce la necessità della presentazione di richiesta della licenza di Ps e di un diniego basato sulla carenza di concessione.

 

UN CONTESTO CAMBIATO - Da oltre quattro anni, sottolinea l’operatore, con il subentro della nuova proprietà, GoldBet ha radicalmente cambiato le proprie modalità operative e tutti i Centri presentano regolarmente in Questura la richiesta di autorizzazione ex art. 88 Tulps, e pertanto, anche alla luce di questa sentenza della Suprema Corte, la loro posizione gode di piena tutela (Quindi consideriamo una vittoria questa sesta pronuncia, che conferma la necessità della licenza di ps e quindi le tesi da noi sempre sostenute).

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