skin

Tar Lazio accoglie ricorso Ctd: "Avviso orale carente sotto profilo motivazionale"

22 aprile 2014 - 11:31

Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso di un centro scommesse legato a un bookmaker estero, annullando l’avviso orale e il decreto del Questore di Roma.

Scritto da Sara
Tar Lazio accoglie ricorso Ctd: "Avviso orale carente sotto profilo motivazionale"

 

I FATTI - Il centro è stato sottoposto ad indagine da parte dell'Autorità Giudiziaria. In data 28 maggio 2008 gli Agenti del Commissariato di P.S di Roma hanno redatto un'annotazione di servizio con contestuale contestazione del reato di cui all'art. 650, c.p., poiché il punto scommesse è rimasto aperto malgrado l'ordine di chiusura notificatogli dal Questore di Roma. Il 15 aprile 2011, però, il Giudice Monocratico presso il Tribunale di Roma ha assolto l'imputato dalle accuse mosse nei suoi confronti.

Malgrado ciò, in data 12 maggio 2012, negli Uffici della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Roma, è stato eseguito nei confronti dell’interessato un avviso orale ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della legge n. 1423/56, disposto dal Questore di Roma con proprio provvedimento del 22 febbraio 2012, contestando le medesime condotte oggetto del citato provvedimento favorevole del Tribunale di Roma.

 

LA SENTENZA - Secondo i giudici "il presupposto per l’emanazione dell’avviso orale consiste non tanto nell’esistenza di specifiche prove in ordine alla commissione di reati, bensì nella presenza di elementi di fatto che, secondo le regole della logica e della ragionevolezza, conducono a riscontrare condizioni di pericolosità sociale. Trattasi, in definitiva, di un atto caratterizzato da una natura ed un’efficacia eminentemente monitorie, volto a prevenire possibili fonti di pericolo per beni di valore primario, quali la sicurezza e la tranquillità dei cittadini. Premesso ciò, nel caso di specie, non si ravvisano – all’esito dell’istruttoria che si desume dal tenore del provvedimento impugnato e dalla sintetica e generica motivazione dello stesso - le condizioni per affermare che l’Amministrazione abbia correttamente operato.

Infatti, a prescindere dalla legittimità del diniego dell'autorizzazione ex art. 88 Tulps (legato all’assenza di concessione) e ai risvolti della sentenza della Cgce 12 settembre 2013 cause riunite C-660/11 e C-8/12, l’avviso orale contestato si presenta carente sotto il profilo motivazionale ed appare adottato all’esito di una istruttoria insufficiente, in quanto fa generico riferimento al fatto che il ricorrente, negli ultimi due anni, è stato sottoposto ad indagini ed annovera precedenti di Polizia per esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa e per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, ma non tiene conto dell’esito dei procedimenti penali avviati nei confronti dello stesso ed, in particolare, della sentenza del Tribunale di Roma Giudice Monocratico del 15 aprile 2011".

Articoli correlati