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Tar Lombardia: "Ctd, incertezze presso gli stessi scommettitori"

05 maggio 2014 - 16:23

Il Tar Lombardia respinge il ricorso di un titolare di un Ctd che aveva impugnato il diniego della sua istanza diretta a ottenere il rilascio di autorizzazione per l’esercizio di trasmissione di dati inerenti a scommesse a quota fissa su eventi sportivi per conto della società Playmatch limited di Malta.

Scritto da Sm
Tar Lombardia: "Ctd,  incertezze presso gli stessi scommettitori"

Secondo il tribunale “il Ctd non potrebbe in ogni caso svolgere l’attività per cui è stata chiesta l’autorizzazione, senza la qualificata presenza nel nostro ordinamento del soggetto nel cui interesse agisce. Infatti, il sistema concessorio autorizzatorio, vigente nel nostro ordinamento, la cui legittimità è stata confermata anche dalle Corti europee, riguarda unicamente operatori economici che intendano ‘organizzare e gestire’ nel territorio la parte del mercato nazionale delle scommesse dismessa dalle strutture pubbliche, e non lascia nessuno spazio per formule organizzatorie, che, separando le fasi della negoziazione, non consentano l’individuazione dell’effettivo radicamento giuridico del gestore reale nel mercato nazionale delle scommesse. Invece con il meccanismo predisposto, ove lo Stato italiano lo consentisse, il reale gestore del mercato potrebbe svolgere la sua attività all’estero senza sottoporsi a controlli e verifiche, agendo attraverso l’intermediatore, rispetto al quale nessuna responsabilità sarebbe ipotizzabile, ingenerando incertezze presso gli stessi scommettitori. Anzi, tale incertezza costituisce di per sé un valido e sufficiente motivo di ordine pubblico per denegare l’autorizzazione”.

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