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Ctd: tribunale di Pesaro conferma sequestro su principi della Corte Ue

20 ottobre 2014 - 15:08

Con ordinanza depositata il 28 settembre scorso, il Tribunale di Pesaro, in sede di riesame, ha rigettato il ricorso per l'annullamento del decreto di sequestro preventivo delle attrezzature di un centro raccogliente scommesse in collegamento con la società Goldbet Sportwetten Gmbh.

Scritto da Redazione
Ctd: tribunale di Pesaro conferma sequestro su principi della Corte Ue

 

Nella fattispecie esaminata il Consiglio di Stato, con sentenza del 14 novembre 2013 ha confermato la legittimità del diniego del questore di Pesaro/Urbino, relativamente alla istanza ex art. 88 Tulps proposta dall'indagato gestore del centro, avendo rilevato tra l'altro che “l'astratta abilitazione a gestire un segmento del sistema scommettitorio può costituire solo fonte di pericolo per l'ordine pubblico se non viene abilitato anche l'effettivo gestore (operatore estero), che, solo se appunto abilitato, può avvalersi di autonomi incaricati. Per le ragioni ampiamente riferite, peraltro assunto pacificamente a base delle articolate disquisizioni difensive, tale potere è unicamente incentrato sulla società estera, con la quale si concludono i singoli contratti di scommessa, escludendosi espressamente che di tale gestione facciano parte i Ctd, che si limitano a trasmettere semplicemente le proposte”

Il fatto che il Consiglio di Stato abbia affermato la legittimità del diniego dell'autorizzazione ex art. 88 Tulps influisce sul fumus del reato ed il suo espresso richiamo, da parte del Gip, esclude la rilevanza della censura del ricorrente circa la mancanza di prova del requisito del pericolo per l'ordine pubblico rappresentato dall'attività dell'indagato.

In ossequio alla rimessione al giudice nazionale di ogni valutazione, non solo dell'astratta contrarietà al diritto comunitario della normativa nazionale ma, anche, dell'effettiva discriminazione di chi ne chiede la disapplicazione, il tribunale ritiene, alla luce delle indagini espletate, insussistente un'ipotesi di discriminazione patita dalla società austriaca in oggetto e per converso sussistenti gli estremi di una attività di intermediazione pienamente riconducibile alla fattispecie sanzionata dall'art. 4 co. 4 bis L. 401/89.

L'avvocato Chiara Sambaldi, difensore della società concessionaria dal cui esposto è scaturito il procedimento, commenta il provvedimento evidenziando "l'importanza di portare all'attenzione del giudice penale le numerose sentenze definitive pronunciate dal Supremo Giudice Amministrativo, in punto di legittimità dei dinieghi di licenza di ps ex art. 88 Tulps, emessi dalle questure su richiesta dei gestori dei centri non autorizzati. La definitività della decisione preclude, infatti, la valutazione da parte del giudice penale della legittimità del provvedimento amministrativo che costituisce il presupposto dell'illecito penale".

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