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Ctd: tribunale di Udine condanna i gestori di due centri Stanley

03 novembre 2014 - 11:36

Il Tribunale di Udine ha condannato i gestori di due centri trasmissione dati collegati a Stanleybet escludendo l'uso discriminatorio del provvedimento autorizzativo da parte dell'Amministrazione e l'intenzione di escludere un operatore in violazione dei principi europei.

Scritto da Redazione
Ctd: tribunale di Udine condanna i gestori di due centri Stanley

Il giudice ha ritenuto configurabile la penale responsabilità degli imputati avendo cura di precisare che, nel caso di specie, non viene in questione la libertà di impresa della società di raccolta straniera e dei loro operatori italiani, giacché l'unica contestazione formulata nei confronti degli imputati è di aver iniziato la raccolta delle scommesse senza un titolo abilitativo (autorizzazione di pubblica sicurezza). La pretesa degli imputati e dei loro difensori, di svolgere le attività di raccolta in assenza di autorizzazione, puramente e semplicemente, è infondata anche alla luce della giurisprudenza comunitaria (non compiutamente e correttamente evocata). Il giudice rileva che, nel caso di specie, non è nemmeno ipotizzabile l'uso discriminatorio del meccanismo della autorizzazione per il semplice fatto che gli imputati, poco dopo la presentazione della richiesta di autorizzazione di polizia ex art. 88 Tulps, hanno iniziato ad effettuare la raccolta delle scommesse senza curarsi di attendere la risposta e senza curarsi di interloquire con l'autorità una volta pervenuta la comunicazione dei motivi ostativi, per ragioni non discriminatorie, da parte della questura di Udine. Non si può, quindi, nemmeno ipotizzare l'uso discriminatorio del provvedimento autorizzativo da parte dell'Amministrazione né l'intenzione di escludere un operatore economico in violazione delle regole stabilite dagli artt. 43Ce e 49Ce. Il Gup ha osservato che, semplicemente, gli imputati hanno iniziato l'attività.

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