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Brindisi è caccia ai Ctd: “Per Gip norma penale applicabile ai Centri non autorizzati”

27 novembre 2014 - 16:08

Brindisi - La procura di Brindisi sferra un duro colpo contro i centri di raccolta scommesse sprovvisti di concessione. Lo fa attraverso il provvedimento del Giudice per le Indagini Preliminari il quale - come anticipato - ha disposto il sequestro preventivo di tutti i beni e documenti, nonché del materiale informatico e pc in uso presso i cinque centri di raccolta scommesse non autorizzati operanti in collegamento con la società Stanleybet Malta Ltd. In particolare, il Gip del Tribunale di Brindisi aderisce all'orientamento della giurisprudenza cautelare che ritiene la norma penale pienamente applicabile ai Ctd pur in pendenza della questione pregiudiziale europea relativamente alla durata delle concessioni Monti.

Scritto da Vincenzo Giacometti
Brindisi è caccia ai Ctd: “Per Gip norma penale applicabile ai Centri non autorizzati”

 

 

LE MOTIVAZIONI - Il Giudice ritiene che l'espletamento della nuova procedura di gara ai sensi del Decreto Legge 2 marzo 2012 conv. con modificazioni nelle Legge 26 aprile 2012 n. 44 sia "indubitabilmente volta a recepire le critiche della giurisprudenza comunitaria, dato che la Suprema Corte di Giustizia aveva già avuto modo di chiarire che l'apertura del mercato (tramite nuova procedura di gara) può essere considerato rimedio idoneo a consentire, agli operatori precedentemente discriminati a causa della forma societaria rivestita, di accedere al mercato stesso tramite aggiudicazione di titoli concessori (cfr. punto 63 sentenza sul caso Placanica del 06/03/07)".

Con riferimento alla questione pregiudiziale sollevata dinanzi alla Corte di Giustizia UE dal Supremo Consesso Amministrativo, relativa alla previsione di cui all'art. 3 della convenzione accessiva al bando di gara contenente il termine di durata delle nuove concessioni (sino al 30/06/16),  il Giudice ritiene che "anche sotto tale ultimo profilo non sussista alcuna incompatibilità della norma interna con il diritto comunitario", così conformandosi ad una giurisprudenza formatasi presso alcuni Tribunali del riesame (cfr. Tribunale di Frosinone del 23/9/13; Tribunale di Salerno del 23/09/13).

IL NODO STANLEYBET - Il Giudice richiama, in particolare, quanto già affermato dal medesimo Tribunale di Brindisi con ordinanza del 19/02/14 emessa nei confronti del gestore di un centro Stanleybet, secondo cui "il termine di quaranta mesi di durata previsto per le nuove concessioni, certamente inferiore a quello previsto per i bandi indetti nel 1999 e nel 2006, non è di per sè in contrasto con la disciplina comunitaria".
A detta del Collegio, "tale minore durata è, infatti, "compensata" in termini ragionevoli e non discriminatori dalla minore onerosità delle concessioni" e garantisce "un ragionevole e proporzionale contemperamento dei diritti acquisiti dai vecchi concessionari con le legittime aspettative dei soggetti illegittimamente esclusi, in ottemperanza alle censure mosse dalla Corte di Giustizia Ue nelle cause riunite Costa-Cifone".

"Il rinvio pregiudiziale disposto dal Consiglio di Stato", conclude il Gip "non è, infatti, di per sè sintomatico della perplessità che il supremo consesso di giustizia amministrativa nutre circa la coerenza del bando di gara indetto nel 2012 con i principi UE, trattandosi di un giudice di ultima istanza, titolare di uno specifico dovere di ricorrere in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia" (cfr. art. 234 Trattato UE).

IL PARERE DEGLI ESPERTI - GiocoNews.it ha chiesto un commento alla legale, esperta in materia, Chiara Sambaldi, la quale osserva come “una parte della giurisprudenza cautelare, cui si conforma il Gip di Brindisi, procede ad una autonoma e argomentata verifica di compatibilità europea della durata delle concessioni Monti, (nonostante il quesito posto anche dalla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione), così, di fatto, circoscrivendo gli effetti del dubbio interpretativo, di natura amministrativa, rispetto all'applicazione della norma penale che tutela l'interesse pubblico preminente alla prevenzione della degenerazione criminale”.

 

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