skin

Corte di Giustizia Ue e scommesse: oggi la pronuncia sulla legittimità del bando da 2.000 diritti del 2012

22 gennaio 2015 - 08:47

E sono sei: con la pronuncia di oggi della Corte di Giustizia Europea il sistema delle scommesse italiano torna ancora davanti ai giudici comunitari in seguito alla pioggia di ricorsi dei bookmaker del mercato parallelo.

Scritto da Ca
Corte di Giustizia Ue e scommesse: oggi la pronuncia sulla legittimità del bando da 2.000 diritti del 2012


Oggi la Cge di Lussemburgo dovrà valutare se il termine per le concessioni fissato al giugno del 2016 sia rispettoso della sentenza della Corte di Giustizia Costa-Cifone del febbraio 2012 e se sia legittima una durata delle licenze inferiore a quella stabilita dal ministero dell’Economia nelle gare svolte in precedenza.
Il ricorso arrivato fino alla Corte Ue è quello presentato da Stanleybet al Consiglio di Stato anche se altri rinvii sono arrivati dalla Corte di Cassazione e dai tribunali amministrativi regionali. L'operatore estero aveva chiesto l’annullamento del bando di gara del 2012 per l’affidamento in concessione di 2.000 diritti per l’esercizio congiunto dei giochi pubblici, attraverso l’attivazione della rete fisica di negozi di gioco, da cui erano state escluse. Stanley lamenta il contrasto della norma – e del conseguente bando di gara - con le sentenze della Corte Comunitaria “Placanica” e “Costa-Cifone” a causa di discriminazioni nei confronti dei nuovi entranti, rispetto alla durata delle nuove concessioni, (di soli 40 mesi, laddove le precedenti concessioni avevano avuto durata di 12 e 9 anni).
Il tema da discutere è l'eventuale violazione dell'Italia deiprincipi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione.

 

Dal canto suo il Consiglio di Stato vuole sapere se il diritto UE consenta che “vengano poste in gara concessioni di durata inferiore a quelle in passato rilasciate, laddove la detta gara sia stata bandita al fine di rimediare alle conseguenze derivanti dall’illegittimità dell’esclusione di un certo numero di operatori dalle gare precedenti” e se “l’esigenza di riordinare il sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni costituisca giustificazione adeguata di una ridotta durata delle concessioni poste in gara rispetto alla durata delle concessioni in passato attribuite”.

Articoli correlati