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Franzoso (As.Tro): “Se il condono ai Ctd facesse comodo ad un certo gioco lecito”

26 gennaio 2015 - 12:23

“Nel corso di più di dieci anni infatti, in Italia, accanto alla rete dei concessionari di Stato per la raccolta del gioco pubblico si è sviluppata una consistente rete di raccolta del gioco gestita da operatori che sono privi di concessione statale e che, come tali, di fatto esercitano una forte concorrenza nei riguardi dei concessionari statali, tanto più efficace se solo si considera che, a differenza dei primi, i secondi: non hanno sostenuto alcun costo e alcuna esposizione finanziaria a garanzia per sostenere bandi e rispettarli nel tempo, sono collegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia dogane e monopoli, gestito da Sogei, dove tutte le singole scommesse vengono registrate, memorizzate e conservate; non versano le imposte specifiche all’erario sulla loro raccolta; non sono tenuti a sopportare oneri di concessione; possono offrire ai giocatori, giacché svincolati dal rispetto di regole predeterminate al riguardo, un palinsesto di gioco ampio e variegato; offrono la possibilità di effettuate giochi online che, invece, sono vietati per i punti vendita di scommesse fisiche della rete legale; hanno costi di gestione dei singoli punti di raccolta irrisori se confrontati con quelli tipici di un negozio di gioco appartenente alla rete istituzionale dei concessionari di Stato”. Michele Franzoso del Centro Studi As.Tro torna ad esaminare una delle questioni più ‘calde’ dell’ultimo periodo: quella della sanatoria per i Ctd prevista dalla legge di Stabilità.

Scritto da Redazione
Franzoso (As.Tro): “Se il condono ai Ctd facesse comodo ad un certo gioco lecito”

A decorrere dal 1º gennaio 2015 ai soggetti, attivi alla data del 30 ottobre 2014, che offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in considerazione del fatto che, in tale caso, il giocatore è l’offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione a certe condizioni.

 

 

“Le condizioni da rispettare sono le seguenti: non oltre il 31 gennaio 2015 i soggetti inoltrano all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, secondo il modello reso disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia entro il 5 gennaio 2015, una dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione con la domanda di rilascio di titolo abilitativo, ai sensi dell’articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché di collegamento al totalizzatore nazionale, anche mediante uno dei concessionari di Stato per la raccolta di scommesse, con il contestuale versamento mediante modello F24 della somma di euro 10.000, da compensare in sede di versamento anche solo della prima rata di cui alla lettera e); le domande sono sottoscritte dal titolare dell’esercizio ovvero del punto di raccolta che offre le scommesse. Si considerano tempestive anche le domande delle quali una copia dell’originale risulta pervenuta per posta elettronica entro il 31 gennaio 2015, con la copia del modello di versamento quietanzato, all’indirizzo reso disponibile entro il 5 gennaio 2015 sul sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Le domande recano l’esplicito impegno di sottoscrizione presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, non oltre il 28 febbraio 2015, del disciplinare di raccolta delle scommesse, predisposto dall’Agenzia, recante condizioni e termini appositamente coerenti con quelle sottoscritte dai concessionari di Stato per la raccolta delle scommesse e con il regime di regolarizzazione; l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, subito dopo la sottoscrizione del disciplinare di raccolta delle scommesse di cui alla lettera c), trasmette alla questura territorialmente competente le domande pervenute, nonché la documentazione allegata dal richiedente a comprova dei prescritti requisiti; la regolarizzazione fiscale si perfeziona con il versamento dell’imposta unica di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, dovuta per i periodi d’imposta anteriori a quello del 2015 e per i quali non sia ancora scaduto il termine di decadenza per l’accertamento, determinata con le modalità previste dall’articolo 24, co. 10, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ridotta di un terzo e senza applicazione di sanzioni ed interessi, in due rate di pari importo che scadono, rispettivamente, il 30 giugno e il 30 novembre 2015; gli atti di accertamento e di irrogazione di sanzioni già notificati entro il 31 dicembre 2014 perdono effetto, a condizione che l’imposta versata per la regolarizzazione, con riguardo al periodo d’imposta oggetto degli atti medesimi, non sia di importo inferiore a quello in essi indicato; con la presentazione della domanda al titolare dell’esercizio ovvero del punto di raccolta è riconosciuto il diritto, esclusivamente fino alla data di scadenza, nell’anno 2016, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta delle scommesse, di gestire analoga raccolta, anche per conto di uno degli attuali concessionari; il titolare dell’esercizio ovvero del punto di raccolta perde il diritto in caso di mancato rilascio del titolo abilitativo di cui all’articolo 88 del testo unico n. 773 del 1931 ovvero di mancato versamento anche di una sola delle rate. Il provvedimento di diniego della licenza dispone la chiusura dell’esercizio;

i) con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia entro il 15 gennaio 2015, sono adottate le disposizioni attuative del presente comma, ivi incluse quelle eventualmente occorrenti per consentire ai soggetti che si regolarizzano l’annotazione e la contabilizzazione delle scommesse raccolte fino al momento del loro effettivo collegamento al totalizzatore nazionale. Con la risoluzione n. 1/E del 9 gennaio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto il modello di dichiarazione di impegno (è on line sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) ed il codice tributo 5381 da utilizzare per il pagamento dei 10.000 euro. Il codice tributo 5381, che qualifica il pagamento, va riportato nella Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a debito versati, del modello di pagamento. Gli altri spazi da riempire sono: il campo ente, che accoglie la lettera M; il campo provincia, che vuole la sigla della provincia dove il raccoglitore pagante ha il domicilio fiscale; il campo codice identificativo, dove finisce il codice di concessione (se non presente, va tradotto in 999999) i campi mese e anno di riferimento, che corrispondono a quelli per cui si effettua il pagamento. Del fallimento (quasi) annunciato di questo condono si è già ampiamente relazionato, in quanto (soprattutto) incapace di fornire copertura nei confronti dei distanziometri metrici localmente vigenti, e comunque inidoneo a garantire l’acquisizione della licenza questurile. In regioni quali l’Emilia Romagna, le Marche, la Campania, la Sicilia, il Veneto, ma anche in alcune province del Piemonte (nonché in tutti gli altri contesti territoriali lontani dagli insediamenti urbani sensibili), invece, la nascita di nuove agenzie di scommesse abilitate a ospitare (di conseguenza) slot e Vlt può diventare un boccone prelibato.

Per chi ? Per tutti quei concessionari che intendono attutire la fermezza della filiera a rinegoziare equamente gli accordi economici in ottemperanza alla legge di stabilità, incamerando a poco prezzo, una location che può garantire flussi e royalties per le scommesse, nonché un gran numero di new slot e Vlt già posizionate in locali gaming hall. La ristrutturazione del gioco lecito, pertanto, rischia di ripartire dall’illegalità condonata, con contestuale dismissione di un comparto che, sino ad oggi, ha pagato miliardi di euro di tasse e garantito decine di migliaia di buste paga. Ad alcuni concessionari detta immagine fa orrore e provoca sdegno, ma per qualcun altro, se alcune indiscrezioni sin qui pervenute troveranno fondamento, si apre la prospettiva di allestire un nuovo piano industriale a prova di attuazione di legge di stabilità e legge delega, e, per di più, senza un solo euro di garanzia bancaria prestata, ma unicamente finanziato con il modesto esborso iniziale della fiche di 10.000 euro. Delle evidenze documentali che si dovessero reperire a conferma di questa – a dir poco – non auspicata novità, si fornirà completa informazione”, conclude Franzoso.

 

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