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Ctd, Tar Lazio ribadisce: “Attività scommesse solo se concessionari”

03 marzo 2015 - 16:02

Nel respingere con sentenza il ricorso di un operatore, la sezione prima ter del Tar del Lazio ribadisce importanti principi per quanto riguarda l’attività dei Ctd.

Scritto da Amr
Ctd, Tar Lazio ribadisce: “Attività scommesse solo se concessionari”

 

I MOTIVI DEL RICORSO – L’operatore aveva impugnato il decreto con cui il Questore di Roma gli aveva negato l’autorizzazione Tulps e il successivo ordine di cessazione dell’attività di intermediazione consistente nel trasmettere dati sulle prenotazione di scommesse, anche su eventi sportivi, per conto della SKS365 Group GmbH.

 

E LE MOTIVAZIONI DEI GIUDICI – I giudici evidenziano che “la qualità di concessionario costituisce dunque il presupposto imprescindibile per svolgere l’attività in questione, sicché la licenza di polizia (per il conseguente svolgimento dell’attività) può essere rilasciata esclusivamente a soggetti concessionari, ai quali la legge riserva appunto la possibilità di svolgere l’attività suddetta. Nel caso in esame l’atto impugnato è basato proprio sul fatto che né la citata Società straniera risulta in possesso di concessione né il ricorrente è munito di autorizzazione statale per poter esercitare nel territorio italiano l’attività di scommesse”. Tuttavia, nel ricorso si assume che nella specie in realtà la Società SKS 365 Group GmbH sarebbe titolare della concessione n. 4584, rilasciata dall’Aams in data 30.10.2013., “in proposito occorre evidenziare che, alla data di adozione del provvedimento di reiezione dell’istanza di autorizzazione presentata dal ricorrente (2.12.2013), presupposto per l’adozione del provvedimento impugnato in questa sede, la predetta concessione non era ancora attiva. Deve rilevarsi sul punto che (…) l’’attivazione della rete di negozi è subordinata alla realizzazione, da parte del concessionario, della configurazione della rete’ stessa, non valendo la concessione indistintamente per qualsiasi punto, “alla redazione della relazione tecnica ed all’esito positivo della verifica” tecnico funzionale, il che a quella data certamente non risultava essere avvenuto. Va comunque precisato che la concessione in parola concerne un solo diritto e, pertanto, interessa unicamente un centro di trasmissione dati, successivamente identificato in un punto diverso da quello gestito dal presente ricorrente”.

 

LA SENTENZA - Il testo della sentenza può essere scaricato cliccando qui.

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