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Ctd e Stabilità, operatori ricorrono al Tar: "Disparità di trattamento e solo per fare cassa"

16 marzo 2015 - 16:49

Alcuni operatori di scommesse, rappresentati dall’avvocato Cino Benelli, hanno presentato ricorso al Tar del Lazio contro le norme contenute nella legge di Stabilità che prevedono la sanatoria per i Ctd e degli atti successivi da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Scritto da Amr
Ctd e Stabilità, operatori ricorrono al Tar: "Disparità di trattamento e solo per fare cassa"

 

 

I MOTIVI DI RICORSO - Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione dei princìpi costituzionali ed europei in materia di contratti pubblici, essendosi proceduto ad un affidamento diretto (senza gara) di concessioni di servizi in favore dei soli operatori illegali ed irregolari, senza il previo approntamento da parte dell’Amministrazione di alcun meccanismo di tipo selettivo o competitivo e senza che gli atti della procedura siano assistiti da adeguate forme di pubblicità (pubblicazione sulla G.U.R.I. e sulla G.U.C.E.).

Con il secondo motivo, lamentano l’omessa acquisizione dell’obbligatorio parere del Consiglio di Stato prescritto dagli artt. 7 D.L. n. 16/2012, conv. L. n. 44/2012 e 17, comma 25 L. n. 127/1997.

Con il terzo motivo, eccepiscono la violazione del regime della riserva allo Stato delle attività di gioco e scommessa discendente dallo stesso art. 43 Cost., venendo ad essere rilasciata ai soggetti “regolarizzati” un’autorizzazione ad esercitare l’attività di raccolta di scommesse in assenza della prescritta concessione ministeriale.

Con il quarto motivo, deducono la violazione dei princìpi elaborati dalla Corte costituzionale in materia di “condoni”, rilevando come gli atti e provvedimenti impugnati, oltre a creare manifeste disparità di trattamento anche sul piano fiscale, non siano giustificati da situazioni straordinarie ed eccezionali né da motivi imperativi di interesse generale ma solo e soltanto da mere esigenze di “cassa”.

Con il quinto motivo, lamentano la violazione degli artt. 79 e 112 Cost. sul presupposto che ci si trovi dinanzi ad una vera e propria amnistia “condizionata” o “mascherata” e derogandosi comunque ingiustificatamente all’obbligo di comunicare la notitia criminis nei confronti dei soggetti che si “auto-denunciano” onde beneficiare della procedura di “condono”.

Con il sesto motivo, deducono la violazione dell’art. 1, comma 643 L. n. 190/2014 nonché degli artt. 3, 41 e 97 Cost., non contemplando il “disciplinare di raccolta” predisposto da ADM l’obbligo di devoluzione della rete al termine dello svolgimento del servizio analogamente a quanto previsto per i concessionari.

Vengono infine sollevate questioni di legittimità costituzionale ed europea in merito a tutti i censurati profili della normativa primaria, trattandosi peraltro di “legge-provvedimento”.

La discussione dei ricorsi in camera di consiglio è fissata per il 15 aprile.

 

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