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Ctd, per la commissione tributaria di Palermo imposta unica su scommesse è dovuta

15 aprile 2015 - 16:12

L’imposta unica sulle scommesse raccolte dai Ctd affiliati alla società Stanleybet è dovuta. Lo ha stabilito, consolidando il proprio costante orientamento, la commissione tributaria di Palermo con quattro sentenze del 9 aprile 2015).

Scritto da Redazione
Ctd, per la commissione tributaria di Palermo imposta unica su scommesse è dovuta

 

LE MOTIVAZIONI DEI GIUDICI - Secondo i giudici palermitani gli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 504/1998, “letti alla luce dell'art.1, 66' c. lett. a) della legge di interpretazione autentica n. 220/2010, equiparano, ai fini dell'assoggettabilità all'imposta unica, coloro i quali "gestiscono" le scommesse per conto proprio e coloro che invece lo fanno per conto di terzi, coma appunto i Ctd. Secondo la sentenza, non ci si trova, infatti, “in presenza non di una mera attività di intermediazione, ma di una vera e propria agenzia di scommesse che ha accettato e pagato le vincite con denaro contate”.

La pronuncia prosegue precisando “come l'autorizzazione conseguita dalla Stanleybet nel paese di origine non le avrebbe affatto consentito, con diretto riguardo al periodo oggetto dell'accertamento tributario, ad operare lecitamente in Italia, e ciò neppure attraverso il contratto di stabilimento concluso con il Ctd, non potendosi in alcun modo  riconoscersi civiltà giuridica ad un complesso negoziale integrante gli estremi di quello che, alla stregua della elaborazione giurisprudenziale comunitaria e nazionale, può essere qualificato come "abuso di diritto", inteso come ricorso a forme o strumenti giuridici che, seppure legali, consentono di eludere il Fisco" mediante operazioni non simulate ma realmente volute ed immuni da invalidità, effettuate, però, essenzialmente allo scopo di trame un vantaggio fiscale”.

La sentenza, peraltro, dichiara inapplicabili le sanzioni irrogate, come peraltro affermato dalla stessa Agenzia delle dogane con al circolare del 7 giugno 2012, in quanto nel 2012 “erano ancora apprezzabili quei profili, di cui la stessa amministrazione ha dato atto nella circolare del luglio del 2012, di incertezza interpretativa e di difficoltà nella materiale esazione della imposta medesima”.

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