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Ctd e sanatoria: Adm 'Riversamento sui sistemi informatici dell’Agenzia dei dati su raccolta scommesse'

05 maggio 2015 - 10:22

Si torna a parlare di Ctd e di sanatoria. I Monopoli di Stato hanno infatti pubblicato le informazioni relative al riversamento sui sistemi informatici dell’Agenzia dei dati relativi alla raccolta delle scommesse.

Scritto da Redazione
Ctd e sanatoria: Adm 'Riversamento sui sistemi informatici dell’Agenzia dei dati su raccolta scommesse'

“L’art. 3 del decreto del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 15 gennaio 2015, prot. 4084, emanato in attuazione della legge 23 dicembre 2014, n.190, art. 1, comma 643, lettera i), prevede che i soggetti che presentano la dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione siano tenuti, dal momento della presentazione della domanda e fino al loro effettivo collegamento al totalizzatore nazionale, al riversamento sui sistemi informatici dell’Agenzia dei dati relativi alla raccolta delle scommesse. Tale riversamento, effettuato dal concessionario prescelto per il collegamento al totalizzatore nazionale ovvero dal fornitore del servizio di connettività, dovrà essere effettuato per tutte le giocate valide (con esclusione, quindi, di quelle annullate o rimborsate) raccolte dal 2 febbraio 2015 fino al momento del collegamento con il totalizzatore nazionale per quanto riguarda le scommesse sportive a quota fissa, quelle ippiche e quelle su eventi virtuali. L’invio dei dati dovrà avvenire in tempo per consentire a Sogei il calcolo dell’imposta dovuta e al concessionario ovvero al Titolare di raccolta il relativo versamento, entro le scadenze previste dall’art. 29, comma 12-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216. Si ricorda che la su citata disposizione prevede i seguenti termini di pagamento: 31 agosto per le giocate raccolte nel periodo gennaio - aprile, 30 novembre per le giocate raccolte nel periodo maggio - agosto, 20 dicembre per le giocate raccolte nel periodo settembre - novembre e 31 gennaio dell’anno successivo per le giocate raccolte nel mese di dicembre. Analogamente, per quanto riguarda il versamento delle vincite e dei rimborsi non riscossi entro i termini, comunque riferiti a giocate raccolte a partire dal 2 febbraio 2015 e fino al momento del collegamento con il totalizzatore nazionale per le scommesse sportive a quota fissa e quelle su eventi virtuali, l’invio dei dati dovrà essere effettuato in tempi congrui rispetto al successivo versamento mensile del dovuto, previsto ai sensi dell’art. 1, comma 284 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311. Sia per quanto riguarda l’imposta unica che per il versamento delle vincite e dei rimborsi non riscossi entro i termini, l’eventuale, tardivo, invio dei dati che consentono il calcolo del dovuto non esenta il concessionario dal rispetto delle scadenze previste per i relativi versamenti. Le modalità tecniche per l’effettuazione del riversamento dei dati sono disponibili nell’area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alla sezione ‘Riversamento rete regolarizzata’. Nella stessa sezione saranno messi a disposizione del concessionario tutte le informazioni sugli invii effettuati e sul loro esito”.

 

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